1) Stabilire, per l'anno 2005, nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili.
2) Confermare per l'anno 2005 la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L.vo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall'art. 55 della legge 662/96, per le abitazioni principali, pari ad Euro 103,29.
3) Dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dchiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
Omissis.