ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 24/01/2007 E DI

CONSIGLIO COMUNALE N.  11 DEL 19/02/2007

 

Aliquote e condizioni regolamentari adottate dal Comune di Montanaro

 

· 4.9 PER MILLE da applicare alle abitazioni principali e pertinenze ed alle fattispecie indicate nell’art.4 del Regolamento Comunale. (Nel concetto di pertinenza devono intendersi quelle elencate come tali dall’art. 3 del Regolamento Comunale) L’aliquota relativa all’abitazione principale viene ridotta dell’1 per mille .

 

q        PRESCRIZIONI:

 

A -   Nel caso di possesso di più di due unità immobiliari classificate catastalmente in categoria C6, per poter usufruire dell’aliquota agevolata, occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo. La dichiarazione in oggetto dovrà contenere l’elencazione delle unità immobiliari (pertinenze) possedute, con la specifica delle due assoggettate ad aliquota agevolata.

B -L’ agevolazioni di cui al comma 3 dell’art. 4 prevista nel Regolamento comunale ICI (applicazione aliquota relativa all’abitazione principale alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti) verrà attribuita esclusivamente a seguito presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.

C -L’agevolazione di cui al comma 2 dell’art. 4 prevista nel Regolamento comunale ICI (applicazione aliquota relativa alle unità locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale) verrà attribuita esclusivamente a seguito presentazione di apposita dichiarazione attestante  la locazione dell’immobile con i dati del locatario.

                                                      ---------------------------------------

     Tali dichiarazioni, resa dai soggetti interessati,  ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N. 445, dovranno essere inoltrate entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo.

     In essa dovranno essere riportati gli identificativi catastali dell’alloggio ed i dati anagrafici del richiedente. Le agevolazioni decorrono dall’anno di imposizione coincidente con la data di presentazione.

    In mancanza della dichiarazione l’agevolazione non potrà essere concessa e pertanto non potrà essere accettata nessuna richiesta di rimborso per anni precedenti alla data di presentazione della stessa.

Tutte le dichiarazioni sopraindicate sono condizione inscindibile per la concessione delle agevolazioni previste e dovranno essere redatte esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune. Non è necessario presentare le dichiarazioni gli anni successivi nel caso in cui non siano mutate le condizioni soggettive od oggettive.

 

 

· 4  PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di :

- unità immobiliari inagibili o inabitabili,

- immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

oppure interventi volti:

- alla  realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

- all’utilizzo di sottotetti.

L’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori – Aliquota confermata nella misura applicata nell’anno 2006

q       PRESCRIZIONI:

 

Per gli immobili soggetti agli interventi suindicati, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445,  entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

 

 

 

 

· 4  PER MILLE da applicare agli immobili o porzioni di essi, in percentuale all’unità immobiliare, utilizzati esclusivamente per l’attività sportiva. Aliquota confermata nella misura applicata nell’anno 2006

 

q       PRESCRIZIONI:

 

 

Per gli immobili suindicati, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445,  entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

 

 

 

· 7 PER MILLE quale aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili rimanenti salvo quelli previsti nei punti suindicati. Aliquota confermata nella misura applicata nell’anno 2006

 

 

 

    2.   DETRAZIONI

 

 

ORDINARIA, PER ABITAZIONE PRINCIPALE Þ Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €.103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

·  ULTERIORE DETRAZIONE  Þ Viene stabilito un aumento della detrazione da €. 103,29  a €.140,00  per particolari situazioni di carattere sociale individuate sulla base dei criteri sottoindicati.

 

· CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’ ULTERIORE DETRAZIONE 

 

1)         Soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a €.15.000,00;

 

2)         Maggiorazione del tetto massimo di reddito pari a €.1.180,00 per ogni componente il nucleo familiare, oltre il primo (es. nucleo familiare con due persone Þ reddito complessivo ammissibile €.16.180,00).

 

3)         Il nucleo familiare, al quale fare riferimento, è determinato in base alle risultanze anagrafiche così come rilevate alla data del  31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione;         

 

 · MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE:

 

A -   Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso dell’anno precedente.

 

B -   Per applicare l’aumento della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

 

 

NOTE:

A)  Art. 4 del Regolamento Comunale Ò “Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni  principali”

 

1.          All’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applicano l’aliquota agevolata e la detrazione dell’abitazione principale;

2.          All’unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale si applica l’aliquota agevolata;

3.           All’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e massimo due pertinenze concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione e vi risiedono anagraficamente si applica l’aliquota agevolata dell’abitazione principale;

4.          Non può essere concessa l’agevolazione prevista al comma 3 se i soggetti passivi sono persone giuridiche (enti, società, ecc..)”.

B)    Art. 3 del Regolamento Comunale ÒPertinenze delle abitazioni principali”

 

1.              Ai sensi dell’art. 59, 1° c.,  lett. d) del D. Lgs 446/97 ed agli effetti dell’applicazione delle  agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

2.              Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box, la soffitta,  la cantina, la tettoia.

 

3.              Il garage o il  box si considerano parti integranti dell’abitazione principale sino ad un massimo di due unità immobiliari.

 

4.              Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo  n. 504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l’agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

La comunicazione di variazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.