ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 24/01/2007 E DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 19/02/2007
Aliquote e condizioni regolamentari adottate dal Comune di Montanaro
� 4.9 PER MILLE da applicare alle abitazioni principali e pertinenze ed alle fattispecie indicate nell�art.4 del Regolamento Comunale. (Nel concetto di pertinenza devono intendersi quelle elencate come tali dall�art. 3 del Regolamento Comunale) � L�aliquota relativa all�abitazione principale viene ridotta dell�1 per mille .
q PRESCRIZIONI:
A - Nel caso di possesso di pi� di due unit� immobiliari classificate catastalmente in categoria C6, per poter usufruire dell�aliquota agevolata, occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall�interessato, resa ai sensi dell�art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo. La dichiarazione in oggetto dovr� contenere l�elencazione delle unit� immobiliari (pertinenze) possedute, con la specifica delle due assoggettate ad aliquota agevolata.
B -L� agevolazioni di cui al comma 3 dell�art. 4 prevista nel Regolamento comunale ICI (applicazione aliquota relativa all�abitazione principale alle unit� immobiliari concesse in uso gratuito a parenti) verr� attribuita esclusivamente a seguito presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell�alloggio e del grado di parentela dell�occupante.
C -L�agevolazione di cui al comma 2 dell�art. 4 prevista nel Regolamento comunale ICI (applicazione aliquota relativa alle unit� locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale) verr� attribuita esclusivamente a seguito presentazione di apposita dichiarazione attestante la locazione dell�immobile con i dati del locatario.
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Tali dichiarazioni, resa dai soggetti interessati, ai sensi dell�art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N. 445, dovranno essere inoltrate entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo.
In essa dovranno essere riportati gli identificativi catastali dell�alloggio ed i dati anagrafici del richiedente. Le agevolazioni decorrono dall�anno di imposizione coincidente con la data di presentazione.
In mancanza della dichiarazione l�agevolazione non potr� essere concessa e pertanto non potr� essere accettata nessuna richiesta di rimborso per anni precedenti alla data di presentazione della stessa.
Tutte le dichiarazioni sopraindicate sono condizione inscindibile per la concessione delle agevolazioni previste e dovranno essere redatte esclusivamente, a pena di nullit�, su modulo da ritirarsi presso il Comune. Non � necessario presentare le dichiarazioni gli anni successivi nel caso in cui non siano mutate le condizioni soggettive od oggettive.
� 4 PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di :
- unit� immobiliari inagibili o inabitabili,
- immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
oppure interventi volti:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- all�utilizzo di sottotetti.
L�aliquota agevolata pu� essere applicata limitatamente alle unit� immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall�inizio dei lavori � Aliquota confermata nella misura applicata nell�anno 2006
q PRESCRIZIONI:
Per gli immobili soggetti agli interventi suindicati, l�aliquota agevolata potr� essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall�interessato, resa ai sensi dell�art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullit�, su modulo da ritirarsi presso il Comune.
� 4 PER MILLE da applicare agli immobili o porzioni di essi, in percentuale all�unit� immobiliare, utilizzati esclusivamente per l�attivit� sportiva. Aliquota confermata nella misura applicata nell�anno 2006
q PRESCRIZIONI:
Per gli immobili suindicati, l�aliquota agevolata potr� essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall�interessato, resa ai sensi dell�art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullit�, su modulo da ritirarsi presso il Comune.
� 7 PER MILLE quale aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili rimanenti salvo quelli previsti nei punti suindicati. Aliquota confermata nella misura applicata nell�anno 2006
2. DETRAZIONI
● ORDINARIA, PER ABITAZIONE PRINCIPALE � Dall�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, �.103,29 rapportate al periodo dell�anno durante il quale si protrae tale destinazione;
� ULTERIORE DETRAZIONE � Viene stabilito un aumento della detrazione da �. 103,29 a �.140,00 per particolari situazioni di carattere sociale individuate sulla base dei criteri sottoindicati.
� CRITERI PER L�APPLICAZIONE DELL� ULTERIORE DETRAZIONE
1) Soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a �.15.000,00;
2) Maggiorazione del tetto massimo di reddito pari a �.1.180,00 per ogni componente il nucleo familiare, oltre il primo (es. nucleo familiare con due persone � reddito complessivo ammissibile �.16.180,00).
3) Il nucleo familiare, al quale fare riferimento, � determinato in base alle risultanze anagrafiche cos� come rilevate alla data del 31 dicembre dell�anno precedente la dichiarazione;
� MODALITA� PER L�APPLICAZIONE:
A - Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso dell�anno precedente.
B - Per applicare l�aumento della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall�interessato, resa ai sensi dell�art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullit�, su modulo da ritirarsi presso il Comune.
1. All�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applicano l�aliquota agevolata e la detrazione dell�abitazione principale;
2. All�unit� immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale si applica l�aliquota agevolata;
3. All�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale e massimo due pertinenze concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione e vi risiedono anagraficamente si applica l�aliquota agevolata dell�abitazione principale;
4. Non pu� essere concessa l�agevolazione prevista al comma 3 se i soggetti passivi sono persone giuridiche (enti, societ�, ecc..)�.
B) Art. 3 del Regolamento Comunale � �Pertinenze delle abitazioni principali�
1. Ai sensi dell�art. 59, 1� c., lett. d) del D. Lgs 446/97 ed agli effetti dell�applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell�abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L�assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell�abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box, la soffitta, la cantina, la tettoia.
3. Il garage o il box si considerano parti integranti dell�abitazione principale sino ad un massimo di due unit� immobiliari.
4. Resta fermo che l�abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unit� immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altres�, fermo che la detrazione spetta soltanto per l�abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l�agevolazione di cui al comma 1, nella possibilit� di detrarre dall�imposta dovuta per le pertinenze la parte dell�importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell�abitazione principale.
La comunicazione di variazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.