G.C. N. 11 del 27.02.2006

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la propria deliberazione n. 04 in data 08.02.2005, regolarmente esecutiva a sensi di legge, con cui venne fra l’altro determinata, per l’esercizio finanziario 2005, l’aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille applicando invece l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.Lgs.504/92 e confermata in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Dato  atto che  il  gettito dell’imposta di che trattasi, per  l’esercizio 2006, è stato stimato pari  ad  € 74.000,00;

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

 

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504  e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, con cui vengono apportate modificazioni al Capo I del D.Lgs. 504/92;

 

Visto, in particolare, l’art 59 del succitato D.Lgs. 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;

 

Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale attribuisce alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 19.12.2002, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 degli Enti locali è stato definito al  31.03.2006, in attuazione dell’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

 

Ritenuto opportuno mantenere, per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, applicando invece l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 504/92, e di confermare nell’importo di € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, a sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92;

 

Ritenuto di considerare “direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” (ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/1996), nonché di estendere alle cd. “pertinenze”, quali cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa (art. 817 c.c.), la medesima disciplina sancita per l’unità abitativa adibita ad abitazione principale;

 

Atteso che, per l’anno 2006, la previsione dell’entrata ICI (escludendo l’attività di accertamento d’ufficio), può essere quantificata in € 74.000,00,  somma che consente il pareggio economico del bilancio di previsione 2006;

 

Accertato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e precisamente:

-      parere favorevole del Responsabile del servizio tributi, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto;

-     parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, per alzata di mano

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.       Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

2.    Di determinare, per l’esercizio finanziario 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, applicando invece l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 504/92, e di confermare nell’importo di € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, a sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92;

 

3.    Di considerare “direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” (ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/1996) nonché di estendere alle cd. “pertinenze”, quali cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa (art. 817 c.c.), la medesima disciplina sancita per l’unità abitativa adibita ad abitazione principale;

 

4.    Di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge, in ossequio al  termine per la deliberazione del bilancio 2005 è stato definito al 31.03.2006;

 

5.    Di dare atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

 

6.    Di dare, inoltre, atto che la Giunta comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. f), del T.U.E.L. 267/2000;

 

7.    Di dare atto che la presente deliberazione viene comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 267/2000;

 

8.       Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di  Grazia e Giustizia per la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 13.02.1998, nonché al concessionario per la riscossione;

 

9.       Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà esito unanime favorevole.

 

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 ICI 2006