ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 72 DEL 16/03/2006

 

DELIBERA

 

1)      di approvare per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili così come di seguito differenziate:

 

a) immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui in narrativa)

5,3 per mille

b) immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale.

7 per mille

c) aree edificabili

7 per mille

d) terreni agricoli

6,55 per mille

e) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato, sulla base dei contratti - tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (artli.2 comma 3 e 5 comma 1 L.431/1998 –art.li 1 e 2 D.M.30/12/2002) stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo previsto ed allegato al D.M.30/12/2002 ( allegati A – C – E);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 per mille

f) immobili adibiti ad uso abitativo  non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

9 per mille

g) immobili adibiti ad uso abitativo sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente

7 per mille

 

 

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 25 DEL 20/04/2006

 

DELIBERA

 

di adottare la seguente deliberazione:

 

1. di stabilire, per l’anno 2006, fino a concorrenza dell’imposta, nella misura di 180,00 euro la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (compresi i soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/96) fatta eccezione per gli immobili classificati o classificabili presso l’Ufficio del Territorio (Catasto) nelle categorie A1(abitazioni signorili), A8(abitazioni in ville) e A9(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per i quali risulta applicabile la detrazione pari a Euro 155,00;    

 

2. di applicare la riduzione di cui al punto 1) anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.), gestiti dall’ATC.