DELIBERA ALIQUOTE
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Finanziari:
Visto il D. L.vo 504/92 con cui è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili ed in particolare l’art. 6 (come modificato dall’art.3 della L.662/96), che così recita:
“1. L’aliquota è stabilita con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art.84 del D.lgs. 25.02.1995 n.77, come modificato dal D.Lgs. 11.06.1996 n.336;
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art.4.
4. Restano ferme le disposizioni dell’art.4 comma 1 del D.L.08.08.1996 n.437, convertito con modificazioni dalla legge 24.10.96 n.556”.
Richiamato l’art. 26, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che, modificando l’art.53, comma 16, della L. 388/2000, dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali….., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. “;
Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, che nel definire le competenza della Giunta Comunale, dispone che “la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;”;
Visto l’art. 42 del citato T.U. che, nel precisare le attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: “…f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;”
Visto l’art.2, comma 4, della L.431/98 di riforma delle locazioni degli immobili destinati ad uso abitativo, il quale consente di differenziare ulteriormente le aliquote di imposta del tributo in oggetto con riferimento agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di contratti tipo concordati in sede locale fra le organizzazioni di categoria ed agli immobili che risultino non locati da almeno due anni;
Ritenuto altresì, ai sensi dell’art.3, comma 56 della Legge 662/96, di dover considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Ritenuto, ai sensi dell'art.8 comma 4 del D.Lgs.30.12.1992 n.504 così come modificato dalla L.09.05.1997 n.122, di applicare le riduzioni di cui al succitato articolo anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Richiamato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera del Consiglio Comunale n.114 del 15.12.1999 e s.m.i.;
Dato atto che sulla base dei principi propri del sistema degli Enti locali l’autonomia finanziaria dei Comuni non può prescindere dal quadro di riferimento della finanza nazionale e dalla certezza delle spese ed entrate di bilancio, derivanti annualmente dalle risorse proprie e trasferite;
Considerato che spetta ai Comuni individuare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità e, dopo averne quantificato il fabbisogno finanziario, attingere i fondi necessari anche da risorse di natura fiscale;
Rilevato che per l’anno 2005 vengono confermate le disposizioni attualmente in vigore circa la ripartizione dei trasferimenti erariali agli enti locali;
Visti i maggiori oneri a carico del bilancio comunale, legati all’incremento dei costi dei servizi pubblici, nonché l’aumento del costo del personale a seguito dei rinnovi contrattuali;
Dato atto che sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati emerge chiaramente come l’Amministrazione Comunale si sia data carico di verificare la congruità delle aliquote proposte ritenendo insussistente la possibilità di recuperare interamente, attraverso altre fonti di entrata o ulteriori riduzioni di spesa, l’importo venuto a mancare;
Effettuate le dovute valutazioni, a tutt’oggi ipotizzabili in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2005 da proporre al Consiglio Comunale e tenuto conto della necessità di conseguire l’equilibrio della gestione corrente e l’equilibrio generale di bilancio;
Ritenuto pertanto di approvare le aliquote ICI , così differenziate:
a) immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui in narrativa) |
5,3 per mille | |
b) immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale. |
7 per mille | |
c) aree edificabili |
7 per mille | |
d) terreni agricoli |
6,55 per mille | |
e) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato, sulla base dei contratti - tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori |
2,5 per mille | |
f) immobili adibiti ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni |
9 per mille | |
g) immobili adibiti ad uso abitativo sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente |
7 per mille | |
Visto il D.Lgs 504/92;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2.000 n.267;
Visto il Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art.163 comma 3 del T.u.e.l. 267/2000;
Viste le det.dir. n.525 del 06.04.2004 e 1192 del 13.07.2004;
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del proponente;
Visti gli artt.li 52 e 59 del D.Lgs.15.12.1996 n.446;
Visto l’art.6 commi 1 e 2 del D.Lvo 504/1992;
Vista la Circolare Min.Finanze n.118/E del 7/6/2000, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n.135 del 2/2/1996;
Visto l’art.49 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000 n.267, nonché il parere in ordine alla regolarita’ tecnica inserito nel presente atto deliberativo;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili così come di seguito differenziate:
a) immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui in narrativa) |
5,3 per mille |
b) immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale. |
7 per mille |
c) aree edificabili |
7 per mille |
d) terreni agricoli |
6,55 per mille |
e) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato, sulla base dei contratti - tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori |
2,5 per mille |
f) immobili adibiti ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni |
9 per mille |
g) immobili adibiti ad uso abitativo sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente |
7 per mille |
2) Di dare atto che l’introito che si prevede di ottenere con l’applicazione delle predette aliquote sarà destinato al finanziamento del fabbisogno finanziario del Comune di Moncalieri per l’anno 2005, come risultante dallo schema di Bilancio di previsione da proporre al Consiglio Comunale;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a termini di legge.
DELIBERA DETRAZIONI
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Finanziari
Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, che nel definire le competenza della Giunta Comunale, dispone che “la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco …o degli organi di decentramento;”;
Visto l’art. 42 del citato T.U. che, nel precisare le attribuzioni dei Consigli stabilisce che il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: “…f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote…;”
Richiamato l’art. 26, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che, modificando l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali….., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. “;
Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale attribuisce al Comune la potestà di stabilire l’aliquota d’imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamato l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 662, il quale consente ai Comuni di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Richiamato l’art. 8 del citato D.Lgs. 504/1992, novellato con l’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale assegna la facoltà, con la deliberazione di cui all’art. 6, prima citato, di elevare la detrazione minima d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Ritenuto altresì, ai sensi dell’art.3, comma 56 della Legge 662/96, di dover considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Ritenuto, ai sensi dell'art.8 comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 così come modificato dalla L.09.05.1997 n.122, di applicare le riduzioni di cui al succitato articolo anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.), gestiti dall’ATC;
Ritenuto di confermare per l’anno d’imposta 2005 la detrazione per abitazione principale nell’importo di 180,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per quelli classificati o classificabili da parte dell’Ufficio del Territorio(Catasto) nelle categorie A1(abitazioni signorili), A8(abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per i quali la detrazione applicabile è pari ad €.155,00;
Richiamato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera del Consiglio Comunale n.114 del 15.12.1999 e s.m.i.;
Visto l’art. 49 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto l’art.163 comma 3 del T.u.e.l. 267/2000;
Viste le det.dir. n.525 del 06.04.2004 e 1192 del 13.07.2004;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica inserito nella presente deliberazione;
Sentita la commissione Bilancio;
LA GIUNTA COMUNALE
Propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:
1. di stabilire, per l'anno 2005, fino a concorrenza dell'imposta, nella misura di 180,00 euro la detrazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (compresi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 662/96) fatta eccezione per gli immobili classificati o classificabili presso l'Ufficio del Territorio (Catasto) nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per i quali risulta applicabile la detrazione pari a 155,00 euro;
2. di applicare la riduzione di cui al punto 1) anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.), gestiti dall’ATC.
Parere di regolarità tecnica: favorevole.