COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2005

Delibera G.M. n. 7 del 2005

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E UNA PERTINENZA 5,5 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA (IMMOBILI E AREE FABBRICABILI) 6,5 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI AFFITTATI SECONDO LE REGOLE DEI “CANONI

CONCORDATI” AI SENSI L.431/98 (per i contratti in vigore al 31/12/2004) 4,8 per mille

DETRAZIONE PRIMA CASA Euro 155,00

Dal 1° gennaio 2005, l’art.5 “Pertinenze delle abitazioni principali” del Regolamento ICI è stato così modificato:

1. agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili , si considerano parte

integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè siano durevolmente

ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. L’agevolazione è attribuita ad un solo garage o box o posto auto per

unità immobiliare.

2. Si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta accessibile, la cantina , che sono ubicati nello stesso

edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad

ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per

ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la

prevista detrazione per abitazione principale si applica , fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’ICI

dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per

queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado che la occupano quale loro

abitazione principale.Tale agevolazione si applica limitatamente ad un’unica unità immobiliare.

6 L’agevolazione di cui al comma 5) è applicabile dal momento in cui si è verificata la condizione prevista e viene

riconosciuta a seguito di idonea dichiarazione prodotta dal soggetto passivo dell’imposta su apposito modulo predisposto

dal Comune entro il primo termine utile per il versamento ICI.

7 La variazione o la cessazione delle condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione di cui al comma 5) devono essere

formalmente comunicate entro il primo termine utile per il versamento ICI dell’anno in cui si verifica l’evento

modificativo.

SCADENZE:

1° RATA AL 30 GIUGNO 2005 50%

2° RATA AL 20 DICEMBRE 2005 50%

VERSAMENTO CCP. N. 748103 INTESTATO A UNIRISCOSSIONI SPA

PRESENTAZIONE DENUNCIA I.C.I. 2005 ENTRO IL 01/08/2005