Con la presente si comunica a tutti i contribuenti quanto segue:
1)a decorrere dall'anno 2008, il D.L. n. 93 del 27.05.2008 (G.U. n. 124 del 28.05.2008) prevede l�abolizione dell�ICI sulla prima casa, con l�eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9. L�agevolazione � riferita all�ABITAZIONE PRINCIPALE. Quest�ultima, a norma del Decreto Legislativo n.504 del 1992, � l�immobile di propriet� nel quale il contribuente ha la residenza anagrafica. L�esenzione si estende anche alle �pertinenze� dell�abitazione principale. Intendendo esclusivamente le unit� immobiliari pertinenziali con destinazione box o posto macchina l'agevolazione di cui sopra si applica per una sola di esse.
2)Rientra nell�esenzione dal pagamento dell�ICI l�abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (padre, madre, figli, nonni, nipoti) o collaterale (fratelli e sorelle) fino al secondo grado, nelle quali il parente in questione, ha stabilito la propria residenza.
3)di confermare per l�anno 2011 l�aliquota per l�imposta comunale immobiliare (I.C.I.) sulle seconde abitazioni (2�casa), nella misura del 6,5%o, tutte le altre pertinenze l�aliquota � del 5,5 per mille;
4)di confermare in �.103,29 la detrazione per la prima casa, come operato per il passato;
5)che i terreni compresi nelle aree di collina delimitate ai sensi dell�art.15 della Legge 27.12.1977, n.984 e circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.93, n.9 - ricadenti nei seguenti fogli di mappa: IX-XII-XIV-XV-XVI sono esenti dal versamento dell�imposta.
6)che non sono state apportate modifiche al piano regolatore comunale dall�anno 2006;
Per qualsiasi chiarimento si pu� prendere visione sul nostro sito internet al seguente indirizzo: www.comune.perosa-canavese.to.it o recarsi presso gli uffici Comunali;