DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 23.01.2007
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007.
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI
VISTO l'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce, a decorrere dall’anno 1993, l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.);
VISTO l'art. 53 , comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, che stabilisce che l’aliquota per l’applicazione della suddetta imposta è determinata con deliberazione della Giunta Comunale adottata entro la data di approvazione del relativo bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296, che, a decorrere dal 2007, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione dell’aliquota I.C.I.;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 al 31.03.2007;
RITENUTO di dover provvedere a tanto, stabilendo, per l’anno 2007, la determinazione di un'aliquota, in misura unica, pari al cinque virgola cinque per mille, applicata alla base imponibile di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, e del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della possibilità di fissare aliquote agevolate in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449;
VISTO il regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
A VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Ø DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto di determinare nella misura del cinque virgola cinque (5,5) per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, e del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449.