DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI I.C.I. ED ALIQUOTA - ANNO 2006
Visto l'art. 3, commi 53-54-55 della legge n. 662/96, avente ad oggetto " Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", il quale stabilisce che gli artt. 6 e 8 del D.Lvo. 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti e modificati dalla suddetta legge;
Dato atto che l'art. 6 del D.Lvo n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96, fissa le modalità per la determinazione delle aliquote e dell'imposta, mentre l'art. 8 le riduzioni e detrazioni dell'imposta;
Visto l’art. 54 della legge n. 446/97;
Visto l’art. 49, comma 2, della legge del 27.12.1997, n. 449;
Considerato che il Comune di Macello presenta delle rendite catastali basse, tali da non giustificare una detrazione, sull'imposta dovuta, maggiore delle € 103,29;
Considerato che le prime abitazioni ammontano al 70% del patrimonio abitativo del Comune, con l'evidente conseguenza che una maggiore detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare determinerebbe un minore gettito tributario per le casse del Comune, già ridimensionate eccessivamente dai minori trasferimenti dello Stato;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267 del 18/08/2000
1) di fissare la detrazione, per abitazione principale, ai fini I.C.I. in € 103,29;
2) di fissare l'aliquota I.C.I nella misura del 5 per mille;
Successivamente
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
Di approvare la sopracitata proposta di deliberazione.