VISTO il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30/12/92 n.504 concernente l'istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I);
VISTO l'art. 6 del predetto decreto legislativo, come sostituito dall'art.3, comma 53, della legge 23/12/1996 n. 662, il quale dispone che l'aliquota è stabilita dal comune, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo e nel caso in cui la delibera non sia adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille ;
VISTO il D.L. 30/12/2004 N. 314 con il quale viene prorogata al 28/02/2005 la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
DATO ATTO che l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n.388, come sostituito dall’art.27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n.448, stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta dei tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che con deliberazione GC n. 7 del 29/1/2004 l'aliquota per l'anno 2004 è stata fissata nella misura differenziata del 5 e 6 per mille;
RITENUTO di dover confermare tali aliquote per l’anno 2005;
VISTO l‘art.5 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di confermare, per l'anno
· 5 per mille per l’abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale)
Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II grado.
· 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o alloggi non locati.
2) La detrazione per l’abitazione principale è confermata in € 103,29.