COMUNE DI LEMIE

PROVINCIA DI TORINO

 

"estratto della delibeazione  adottata dal Comune di Lemie  (prov. To) in materia d aliquota ICI  anno d'imposta 2007"

Deliberazione Consiglio comunale  n. 3 in data 28.03.2007

(aliquote riconfermate per l'anno 2008 ex art.1 comma 169 legge 27 dicembre 2006 n. 296)

 

 

 

D E  L I B E R A

 

1) DI DETERMINARE , per l’anno 2007, un’aliquota  I.C.I. unica corrispondente  al 5 per mille;

 

2) DI DERMINARE per l’anno 2007 nell’importo di Euro 103,29, la detrazione  d’imposta  I.C.I  per le abitazioni principali, già prevista dall’art. 8 c. 3 D. Lgs. N. 504/1992, così come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilendo che  se l’unità immobiliare  è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente  alla quota per la quale  la destinazione medesima si verifica.

3) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgvo  30.12.92 n. 504 e s.m.e.i, nonché dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale ICI:

*Per abitazione principale si intende:

-         quella nella quale il contribuente  che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari risiedono  

-         le unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-         gli alloggi  regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi  per le case popolari;

-         l’abitazione  posseduta  nel territorio del Comune  a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata; (L. 75/93)

-         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto  da anziano o disabile  che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge 662/96).

 

* alla pertinenza equiparata all’abitazione principale  non si applica ulteriore detrazione;

L’unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale  capienza  nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato per la parte residua  in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza  ( Sono considerate  quali parti integranti dell’abitazione principale  le pertinenze : cantine, box, posti macchina scoperti e coperti , soffitte e tettoie, ancorché distintamente iscritte in catasto – art. 3 regolamento com.le ICI)

-Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.

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