COMUNE DI LEMIE
PROVINCIA DI TORINO
"estratto della delibeazione adottata dal Comune di Lemie (prov. To) in materia d aliquota ICI anno d'imposta 2007"
Deliberazione Consiglio comunale n. 3 in data 28.03.2007
(aliquote riconfermate per l'anno 2008 ex art.1 comma 169 legge 27 dicembre 2006 n. 296)
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE , per l’anno 2007, un’aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille;
2) DI DERMINARE per l’anno 2007 nell’importo di Euro 103,29, la detrazione d’imposta I.C.I per le abitazioni principali, già prevista dall’art. 8 c. 3 D. Lgs. N. 504/1992, così come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilendo che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgvo 30.12.92 n. 504 e s.m.e.i, nonché dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale ICI:
*Per abitazione principale si intende:
- quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari risiedono
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le case popolari;
- l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata; (L. 75/93)
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge 662/96).
* alla pertinenza equiparata all’abitazione principale non si applica ulteriore detrazione;
L’unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato per la parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza ( Sono considerate quali parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze : cantine, box, posti macchina scoperti e coperti , soffitte e tettoie, ancorché distintamente iscritte in catasto – art. 3 regolamento com.le ICI)
-Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.