DELIBERAZIONE C.C. DEL 18/ 02/ 2008 N. 11
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) / DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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RITENUTO, da parte di questo Ente, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dall’Amministrazione e della necessità di garantire l’equilibrio economico-finanziario del bilancio 2008 assicurando a contempo il regolare svolgimento dei servizi di istituto, di confermare le aliquote I.C.I. in vigore rappresentate nel seguente prospetto:
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EVIDENZIATO:
- COME la detrazione comunale prevista, nell’anno 2008, per l’abitazione principale in € 103,30 (€uro centotre virgola trenta), invariata rispetto agli anni precedenti, trovi applicazione, sino alla concorrenza del suo ammontare, anche alla pertinenza così come individuata al punto 2 - art. 3 bis del Regolamento Comunale in materia, nonché all’unità abitativa concessa in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 3 ter del medesimo Regolamento;
- COME per l’anno 2008, questo Comune intenda inoltre mantenere nella misura di € 154,94 (€uro centocinquantaquattro virgola novantaquattro) la maggior detrazione I.C.I. relativa all’abitazione principale per le categorie di soggetti in appresso indicate:
a) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – assistiti dal Comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai Servizi Sociali;
b) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – titolari di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento
Le cui condizioni devono sussistere alla data dell’1.01.2008;
EVIDENZIATO INOLTRE come ai sensi dell’art. 1 c. 5 Legge 244/07 (Finanziaria 2008) dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detraibile un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore complessivamente a 200 euro, può essere fruita fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione in argomento si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
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DELIBERA
-DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
DI CONFERMARE per l’anno 2008 l’applicazione delle aliquote I.C.I. rappresentate nel seguente prospetto:
ALIQUOTA del 6%° (sei per mille) da applicare alle Unità Immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compresa n. 1 pertinenza, come previsto nel Regolamento comunale in materia; ALIQUOTA del 6.5%° (sei punto cinquanta per mille) da applicare alle U.I. appartenenti al gruppo catastale “A” diverse da quelle adibite ad abitazione principale, escluso “A10”; ALIQUOTA del 7%° (sette per mille) da applicare alle U.I. diverse da quelle abitative, gruppi catastali “A10” “B” ”C” e “D”, nonché ai terreni agricoli ed aree edificabili. |
DI CONFERMARE INOLTRE per l’anno 2008 in relazione alle esigenze rappresentate dall’Ente – le seguenti detrazioni d’imposta ai fini I.C.I. invariate rispetto agli anni precedenti:
- nella misura di € 103,30 la detrazione comunale relativa all’abitazione principale. La detrazione prevista per l’abitazione principale si applica, sino alla concorrenza del suo ammontare, anche alla pertinenza così come individuato al punto 2 - art. 3 bis del Regolamento comunale in materia, nonché all’Unità Immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 3 ter del medesimo Regolamento;
- nella misura di € 154,94 la detrazione per le abitazioni principali relativamente alle categorie di soggetti in appresso individuate:
c) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – assistiti dal Comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai Servizi Sociali;
d) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – titolari di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento
le cui condizioni devono sussistere alla data dell’1.01.2008.
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 c. 5 Legge 244/07 (Finanziaria 2008) dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detraibile un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, può essere fruita, fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
... omissis ...
DI DARE ATTO che tanto le aliquote quanto le detrazioni, confermate per l’anno 2008, sono le medesime in vigore al 30/09/2007, così come volute dal c. 287, art.1 della precitata Finanziaria 2008(L. 244/2007).