DELIBERAZIONE C.C. DEL 30.03.2007 N. 13
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. / DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 504/92 con cui veniva istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
PRESO ATTO come, ai sensi dell’art. 1 comma 156 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) che ha modificato l’art. 6 comma 1 primo periodo del D.Lgs. 504/92, dal corrente anno è stata attribuita al Consiglio Comunale la competenza a deliberare, unitamente alle detrazioni d’imposta I.C.I., anche le relative aliquote che si intendono annualmente applicare, statuendo inoltre al successivo comma 169 che, nel caso di mancata approvazione della medesima entro i termini previsti dalla norma per l’approvazione del Bilancio di previsione, le anzidette si intendono prorogate di anno in anno;
RITENUTO, in relazione all’inderogabile esigenza di garantire l’equilibrio economico finanziario del Bilancio 2007 ed il regolare svolgimento dei servizi d’istituto, di confermare le aliquote I.C.I. in vigore rappresentate nel seguente prospetto:
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EVIDENZIATO INOLTRE:
- COME per l’anno 2007 la detrazione d’imposta relativa all’abitazione principale sia pari ad € 103,30 (€uro centotre virgola trenta) da applicare a tutte le categorie di soggetti. La detrazione prevista per l’abitazione principale si applica, sino alla concorrenza del suo ammontare, anche alla pertinenza così come individuata al punto 2 art. 3 bis del Regolamento Comunale in materia, nonché all’unità abitativa concessa in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 3 ter del medesimo Regolamento;
- COME per l’anno 2007, questo Comune intenda inoltre mantenere nella misura di € 154,94 (€uro centocinquantaquattro virgola novantaquattro) la maggior detrazione I.C.I. relativa all’abitazione principale per le categorie di soggetti in appresso indicate:
a) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – assistiti dal Comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai Servizi Sociali;
b) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – titolari di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento
Le cui condizioni devono sussistere alla data dell’1.01.2007;
CONSIDERATO, al riguardo, come la differenziazione delle aliquote I.C.I. sopra rappresentate, rimaste invariate rispetto agli esercizi 2005 e 2006, sia volta a non penalizzare i contribuenti segnatamente con riguardo all’aspetto abitativo con un incremento moderato sulle U.I. di diversa tipologia;
- omissis -
DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2007 l’applicazione delle aliquote I.C.I. rappresentate nel seguente prospetto:
ALIQUOTA del 6%° (sei per mille) da applicare alle Unità Immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compresa n. 1 pertinenza, come previsto nel Regolamento comunale in materia; ALIQUOTA del 6.5%° (sei punto cinquanta per mille) da applicare alle U.I. appartenenti al gruppo catastale “A” diverse da quelle adibite ad abitazione principale, escluso “A10”; ALIQUOTA del 7%° (sette per mille) da applicare alle U.I. diverse da quelle abitative, gruppi catastali “A10” “B” ”C” e “D”, nonché ai terreni agricoli ed aree edificabili. |
DI CONFERMARE INOLTRE per l’anno 2007 in relazione alle esigenze rappresentate dall’Ente – le seguenti detrazioni d’imposta ai fini I.C.I.:
- nella misura di € 103,30 la detrazione relativa all’abitazione principale. La detrazione prevista per l’abitazione principale si applica, sino alla concorrenza del suo ammontare, anche alla pertinenza così come individuato al punto 2 - art. 3 bis del Regolamento comunale in materia, nonché all’Unità Immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 3 ter del medesimo Regolamento;
- nella misura di € 154,94 la detrazione per le abitazioni principali relativamente alle categorie di soggetti in appresso individuate:
c) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – assistiti dal Comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai Servizi Sociali;
d) Soggetti Passivi aventi unità immobiliari – adibita ad abitazione principale – titolari di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento
le cui condizioni devono sussistere alla data dell’1.01.2007.
- omissis -