Estratto Deliberazione Consiglio Comunale del 28/03/2007 n. 17
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2007
La Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore al Bilancio Partecipato il quale riferisce:
- l’art. 6 del Dlgs 504/92 stabilisce che il Comune adotta con deliberazione l’aliquota da applicarsi per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, e che tale aliquota, da fissarsi in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
- ai sensi del sopra citato art, 6, comma 4, restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del dl 8/8/1996 n. 437, convertito con modificazioni, dalla legge 24/10/1996 n. 556, il quale stabilisce, tra l’altro, la facoltà di stabilire un’aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- ai sensi dell’art. 1 legge 27/12/1997 n. 449 è possibile fissare aliquote agevolate limitatamente ad alcune tipologie di interventi di recupero edilizio;
- ai sensi dell’art. 8, comma 3, può essere elevata oltre € 103,291 la detrazione per abitazione principale anche limitatamente ad alcune categorie individuate con deliberazione consiliare;
- si ritiene, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e assicurare nel contempo un buon livello di funzionamento dei servizi, di confermare le aliquote e le detrazioni approvate nel 2005 e 2006 e che di seguito si elencano:
5 ‰ per immobili adibiti ad abitazione principale;
6,5 ‰ per immobili non adibiti ad abitazione principale o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, appartenenti alla sola categoria catastale A, esclusi A/10;
6 ‰ per immobili a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C e i terreni agricoli;
7 ‰ per immobili appartenenti alla categoria catastale D e le aree fabbricabili;
4 ‰ per immobili appartenenti a società, ditte, imprese di nuova costituzione, iscritte per la prima volta alla Camera di Commercio, per un periodo di anni tre;
4 ‰ per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici oggetto di intervento di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), legge 5/8/1978 n. 457 fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, di utilizzo;
4 ‰ per immobili di esercizi commerciali, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, per un periodo di anni tre;
€ 118,79 detrazione ordinaria;
€ 258,23 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio sociale, come meglio descritto nello specchietto sottostante;
- occorre precisare che l’assimilazione ad abitazione principale di abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi dell’art. 59, lettera e, del Dlgs 446 del 15/12/1997, può effettuarsi solo per abitazioni concesse a parenti e non anche ad affini, come sottolineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lettera prot. 8829 del 5/6/2006 indirizzata a questo Ente;
- di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio Partecipato in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali,Ufficio Federalismo Fiscale Reparto III, secondo le direttive della circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003 del Ministero dell’economie e delle finanze.
quindi propone che IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R I
1) Di stabilire per l’anno 2007 le aliquote e detrazioni sotto elencate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
Casistica degli immobili |
Aliquota 2006
(per mille) |
Limitazioni periodo applicazione aliquota |
Immobili adibiti ad abitazione principale e 1^ pertinenza |
5 |
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Immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il I°grado |
5 |
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Immobili non locati di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari |
5 |
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Immobili non adibiti ad abitazione principale o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, appartenenti alla sola categoria catastale A, esclusi A/10 |
6,5 |
|
Immobili a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C e i terreni agricoli |
6 |
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Immobili appartenenti alla categoria catastale D e le aree fabbricabili |
7 |
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Immobili appartenenti a società, ditte o imprese, di nuova costituzione, iscritte per la prima volta alla Camera di Commercio nell’anno in corso |
4 |
Anni 3
|
Immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, oggetto di intervento di recupero a norma dell’art. 31,comma 1, lettere c) e d), Legge 5/8/1978 n. 457 |
4 |
Fino alla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, di utilizzo |
Immobili di esercizi commerciali, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia |
4 |
Anni 3 |
- detrazioni:
Tipo detrazione |
Importo detrazione 2006 |
Ordinaria |
118,79 |
Abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo di minorazione o di assegno di accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, con accertamento effettuato dalla ASL ai sensi dell’art. 4 della stessa legge. (Il titolo alla elevazione della detrazione deve essere dimostrato dal contribuente) |
258,23 |
2) Di stabilire e precisare che ogni contribuente che ne ha diritto può usufruire della detrazione spettante solo una volta, ad eccezione dell’ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed assegnati a residenti nel Comune di Piossasco, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, e del CIT per gli immobili di proprietà dello stesso, assegnati dall’ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Piossasco;
3) Di precisare che l’assimilazione ad abitazione principale di abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi dell’art. 59, lettera e, del Dlgs 446 del 15/12/1997, può effettuarsi solo per abitazioni concesse a parenti e non anche ad affini;