COMUNE DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO
DELIBERAZIO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 20.12.2004
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)- Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2005
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
1) Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote e detrazioni sotto elencate ai fini dell’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili:
Casistica degli immobili Aliquota
(per mille)
Immobili adibiti ad abitazione principale e 1^ pertinenza 5
Immobili concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il I°grado 5
Immobili non locati di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari 5
Immobili non adibiti ad abitazione principale o posseduti in aggiunta
all’abitazione principale, appartenenti alla sola categoria catastale A, esclusi A/10 6,5
Immobili a destinazione diversa da abitazione, appartenenti
alle categorie catastali A/10, B, C e i terreni agricoli 6
Immobili appartenenti alla categoria catastale D e le aree fabbricabili 7
Immobili appartenenti a società, ditte o imprese, di nuova
costituzione, iscritte per la prima volta alla
Camera di Commercio nell’anno in corso 4 Limitazioni periodo applicazione aliquota
Anni 3
Immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati
nei centri storici, oggetto di intervento di recupero a norma
dell’art. 31,comma 1, lettere c) e d), Legge 5.8.1978 n. 457 4
Limitazioni periodo applicazione aliquota : Fino alla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, di utilizzo.
Immobili di esercizi commerciali, oggetto di interventi di
ristrutturazione edilizia 4 Limitazioni periodo applicazione aliquota Anni 3
detrazioni:
Tipo detrazione
Importo detrazione in €
Ordinaria 118,79
Abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri
componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di
pensione o indennità concessa al solo titolo di minorazione o di assegno di
accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato persona handicappata in
situazione riconosciuta avente connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della
legge 104/92, con accertamento effettuato dalla ASL ai sensi dell’art. 4 della
stessa legge. (Il titolo alla elevazione della detrazione deve essere dimostrato
dal contribuente) 258,23
2) Di stabilire e precisare che ogni contribuente che ne ha diritto può usufruire della detrazione
spettante solo una volta, ad eccezione dell’ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed
assegnati a residenti nel Comune di Piossasco, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per
gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, e del CIT per gli immobili di
proprietà dello stesso, assegnati dall’ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune
di Piossasco;
3) Di dare atto che:
- per l’ampliamento del concetto di abitazione principale e di pertinenza si rimanda agli artt. 4,5
e 11 del vigente Regolamento Comunale sull’I.C.I., adottato con delibera C.C. n. 17/2000;
-
ai sensi dello stesso art. 11 di cui sopra "i soggetti che usufruiranno delle suddette maggioridetrazioni e/o riduzioni dovranno presentare apposita dichiarazione ICI l’anno successivo
durante il periodo di consegna della dichiarazione dei redditi". Stesso obbligo sussisterà
ovviamente al venire meno delle condizioni agevolative contemplate;