Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 29/11/2004

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2005 -

Determinazione delle aliquote

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

- Di confermare, per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito indicate , già applicate per il periodo di imposta 2004:

- 5 (cinque) per mille per le abitazioni principali e negli altri casi previsti all'art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- 2 (due) per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, come previsto all'art. 5 del vigente Regolamento;

- 7 (sette) per mille - aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili.

- Di dare atto che, mantenendo invariato l'importo delle detrazioni e delle agevolazioni previste per l'esercizio in corso, il gettito d'imposta per l'anno 2005 è stimato in euro 1.660.000,00.

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2004

Determinazione delle detrazioni e riduzioni

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

  1. Di approvare, per l'anno 2005, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 55 della Legge 662/1996, per le abitazioni principali, pari a euro 104,00 per tutte le categorie, fatta eccezione per la classe 3a della categoria A/3, per la quale viene fissata in euro 155,00;

  2. Di applicare, per l'anno 2005, la detrazione nella misura di euro 155,00 per le abitazioni principali nelle particolari situazioni di carattere sociale previste all'art. 6 del vigente Regolamento per l'ICI;

  3. Di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati nelle condizioni previste dall'art. 9 del vigente Regolamento succitato (fabbricati fatiscenti).

 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 20.12.2001:

individuazione dei valori di soglia minimi delle aree fabbricabili.

 

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Tariffa

Valore in Euro

Valore in Lire

ZONA

1

€/mq. 46,48

£/mq. 90.000

"RBA" - residenziale di recupero (sotto Strada Circonvallazione, da Via Ozanam a Via Regione Fiore);

"RTC 1" - residenziale e terziaria di completamento (Sobrero, vicino al canale)

2

€/mq. 36,15

£/mq. 70.000

"RBM 1" - Residenziale di recupero (concentrico del capoluogo);

"RBM 2" - Residenziale di recupero (periferia del capoluogo, lungo strada Bussolino, lato sinistro);

"RBM 3" - Residenziale di recupero (periferia del capoluogo, a sinistra di strada Foratella);

"RBM 4" - Residenziale di recupero (frazione Bussolino, località Tetti della Valle);

"RBM 5" - Residenziale di recupero (frazione Bardassano, "lottizzazione la Rezza";

"RBM 6" - Residenziale di recupero (frazione Bardassano, strada Bardassano/Sciolze ed inizio strada Val Villata);

"RCM 1" - Residenziale di completamento (strada Cerreto, sotto Villa Lucchina);

"RCM 2" – Residenziale di completamento (periferica lungo strada Bussolino, lato sinistro, prima di Villa Bria);

"RCM 4" – Residenziale di completamento (località Sobrero, strada S. Croce);

"RNM 2" - (strada Bussolino, lato destro, in prosecuzione della C6 - C7);

"RNM 3" – residenziale di nuovo impianto a media densità (periferica lungo strada Foratella, lato destro dopo cimitero).

 

 

Tariffa

Valore in Euro

Valore in Lire

ZONA

3

€/mq. 12,91

£/mq. 25.000

"REB" - Residenziale economica (tra strada Foratella e strada Bussolino, conosciuta come "C6 - C7");

"RBR" - Residenziale di ristrutturazione urbanistica (frazione Bardassano - strada Collina Serra);

"RCM 3" - Residenziale di completamento (strada Valle Fey, lato destro);

"RCB" - Residenziale di completamento (strada S. Salvatore, in prossimità del centro storico di Bussolino).

4

€/mq. 25,82

£/mq. 50.000

"PB 1" - "PB 2" - "PB 3" Produttiva esistente;

"PC 1" - "PC 2" Produttiva di completamento;

5

€/mq. 5,16

£/mq. 10.000

"S" - aree per attrezzature a servizi comunali - impianti sportivi (località Via Diaz);

"F 1" - aree per attrezzature d'interesse generale (strada Cerreto).

 

- Di dare atto che i predetti valori di soglia minimi verranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 2002, così come previsto dall’art. 8, c. 2 del richiamato regolamento comunale sulla disciplina dell’I.C.I. e che pertanto da tale data non verranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito con la presente deliberazione