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D E L I B E R A
1. DI STABILIRE, ai sensi e per gli effetti dell�art. 6 del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, modificato dall�art. 3, c. 53� della L. 23.12.96, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I. per l�anno 2011:
· 6 (sei) per mille per l�abitazione principale e gli immobili non ricompresi fra quelli di cui al punto successivo;
· 7 (sette) per mille per l�abitazione posseduta in aggiunta all�abitazione principale sul territorio comunale;
2. DI STABILIRE per l�anno
3. DI DARE ATTO conseguentemente che si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:
· abitazioni principali (escluse le categorie A1, A8, A9): esenti
· pertinenze dell�abitazione principale (categorie C2, C6, C7): esenti
· abitazioni principali in categoria A1, A8, A9: aliquota del 6� e detrazione di � 103,29
· seconde case, quando sul territorio comunale sono poste sia l�abitazione principale che la seconda o altre, di proprietari residenti: aliquota del 7�
· seconde case o altre, quando sul territorio comunale non � posta l�abitazione principale, di proprietari non residenti: aliquota del 6�
· immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 6�
· terreni agricoli: aliquota del 6�
· aree fabbricabili: aliquota del 6�