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D E L I B E R A
1. DI STABILIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, modificato dall’art. 3, c. 53° della L. 23.12.96, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2011:
· 6 (sei) per mille per l’abitazione principale e gli immobili non ricompresi fra quelli di cui al punto successivo;
· 7 (sette) per mille per l’abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale sul territorio comunale;
2. DI STABILIRE per l’anno
3. DI DARE ATTO conseguentemente che si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:
· abitazioni principali (escluse le categorie A1, A8, A9): esenti
· pertinenze dell’abitazione principale (categorie C2, C6, C7): esenti
· abitazioni principali in categoria A1, A8, A9: aliquota del 6‰ e detrazione di € 103,29
· seconde case, quando sul territorio comunale sono poste sia l’abitazione principale che la seconda o altre, di proprietari residenti: aliquota del 7‰
· seconde case o altre, quando sul territorio comunale non č posta l’abitazione principale, di proprietari non residenti: aliquota del 6‰
· immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 6‰
· terreni agricoli: aliquota del 6‰
· aree fabbricabili: aliquota del 6‰