DELIBERAZIONE N° 10 del 27.01.2005.
“IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. LGS. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:
a) del servizio tecnico: favorevole. Il responsabile del servizio
(f.to Danilo arch. REBESCO)
b) del servizio finanziario - tributi: favorevole. Il responsabile del servizio
(f.to Cecilia rag. MORENA)
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421;
RICHIAMATO in particolare l'art. 6 così come sostituito dall'articolo 3 comma 52 della Legge 03 dicembre 1996 n. 602, il quale stabilisce che l'aliquota deve essere annualmente deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, con possibili diversificazioni in riferimento alla destinazione d'uso degli immobili, alla qualità di abitazione principale o alla loro mancata locazione;
VISTO l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 646 il quale disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I., il cui esercizio, facoltativo, definisce la normativa applicabile in materia, integrando quanto stabilito dal predetto Decreto n. 504/1992;
VISTO il Regolamento Comunale in materia di ICI adottato con Deliberazione n° 11 del Consiglio Comunale in data 29-03-1999;
RITENUTO in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con le seguenti esigenze:
1) assicurare l'equilibrio del bilancio,
2) reperire i mezzi necessari per mantenere inalterati, e comunque a livelli consoni, i vari servizi forniti ai cittadini;
RILEVATA la necessità di aumentare, per l’anno 2005, al 6 per mille l’aliquota per la abitazione principale e mantenere la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare in € 103,29 (£. 200.000);
VISTO l’art. 117 del T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. LGS. n. 267/00;
CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese
D E L I B E R A
1. DI STABILIRE per l’anno 2005 nella misura del 6 per mille l’aliquota per l’applicazione della Imposta Comunale sugli immobili istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. DI STABILIRE che per l’anno 2005, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D. Lgs. n° 446/1997;
4. DI DEMANDARE agli uffici competenti i successivi adempimenti;
5. DI dichiarare, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.