OGGETTO: Determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che:

 

Il Decreto Legislativo 30-12-1992, n. 504, sul riordino della finanza degli Enti Territoriali, in attuazione dell’art. 4 della Legge di delega 23-10-1992, n. 421, ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili.

 

L’art. 3, 53° comma, della Legge 23/12/1996, n, 662 ha apportato notevoli modifiche alla disciplina dell’imposta sostituendo l’art. 6 del D.Lgs 30-12-1992, n.504.

 

Si prevede, infatti, che l’aliquota possa essere stabilita con deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ciascun anno, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille ed essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati.

 

L’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.

 

Lo stesso articolo, inoltre, ha ampliato il novero dei soggetti passivi aggiungendo al proprietario e al titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione anche l’enfiteuta, il titolare del diritto di superficie e il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

 

Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 431 del 9.12.1998, al fine di promuovere una più incisiva politica abitativa, prevede la possibilità per i Comuni di derogare alla misura massima delle aliquote in misura non superiore al 2 per mille, elevandola pertanto fino al 9 per mille.

 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 662/96 citata, si sancisce che la mancata tempestiva determinazione dell’aliquota d’imposta, comporta l’automatica applicazione della misura minima del 4 per mille.

 

Rilevato che l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000, in merito alle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali dispone che “il consiglio ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamenti dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote”, che rientra pertanto nella competenza della Giunta Comunale.

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 63 del 21.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il Regolamento sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/1/1999, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446.

 

Richiamata altresì, la deliberazione di G.C. n. 97 del 23/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata al 5 per mille l’aliquota dell’ICI per l’anno 2004, lasciata invariata rispetto alla prima determinazione avvenuta nel 1993, e confermata  la relativa detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 118,79 .

 

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Ravvisata la opportunità di lasciare inalterata anche per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria del 5 per mille,  eccettuati i “casi particolari” così di seguito elencati.:

 

a)      di stabilire nella misura del 7 per mille, l’aliquota  per l’unità immobiliare che risulta non occupata e per la quale non risulta essere stato registrato o rinnovato, contratto di locazione da almeno due anni, con esclusione delle unità immobiliari ancora possedute dall’impresa costruttrice.

 

b)      di stabilire  nella misura del 4 per mille, l’aliquota per l’unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. dall’accordo territoriale, (L.431/98 art.2 comma 4).

 

 

Rilevato che l’opportunità di differenziare  l’aliquota ordinaria da quella degli immobili risultanti non occupati e da  quelli concessi in locazione convenzionata, è dettata dalla opportunità ravvisata dalla Giunta Comunale di favorire, con interventi mirati, il mercato delle locazioni abitative, garantendo nel contempo la sostanziale stabilità del gettito.

 

Visto l’art. 151, comma 1°, del Decreto Legislativo succitato, che ha fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e che entro tale termine, ai sensi dell’art. 172 del suddetto decreto, come allegati al bilancio, devono essere deliberate, per l’esercizio successivo, le tariffe  e le aliquote d’imposta per i tributi locali.

 

Rilevato tuttavia che con Decreto Legislativo n. 314 del 30/12/2004 tale termine è stato differito al 28/2/2005.

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente

 

 

 

D E L I B E R A

 

-         di stabilire come di seguito elencate le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili dell’anno 2005:

 

-         1) ALIQUOTA ORDINARIA

-           - nella misura del  5 per mille  e di confermare la detrazione per l’abitazione principale in € 118,79.

 

2) ALIQUOTE DIFFERENZIATE

 

-         nella misura del 7 per mille per l’unità immobiliare che risulta non occupata e per la quale non risulta essere registrato o rinnovato il contratto di locazione da almeno due anni, con esclusione delle unità immobiliari ancora possedute dall’impresa costruttrice.

 

-         nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo, dell’accordo territoriale.(L.431/98, art.2, comma 4).

 

                                                                               

Di dare atto che, in base alla riscossione in proprio dell’imposta e al prevedibile aumento della base imponibile si prevede di incassare un gettito non inferiore a Euro 1.090.000,00.

 

-         di rilevare che l’opportunità di lasciare inalterata l’aliquota ordinaria anche per l’anno 2005, è connessa alla volontà di questa Amministrazione di contenere la pressione fiscale a livello comunale, preferendo agire  sul fronte della limitazione delle spese,ove comprimibili.

 

-         di dare atto che  sarà richiesta la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale mediante invio tramite posta elettronica a :dpf.Federalismofiscale@finanze.it, secondo le modalità previste nella circolare del Ministero dell’Economia  delle Finanze n. 3/DPF del 16-4-2003 pubblicato sulla G.U. n. 123/2003.

 

-         Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento al fine di agevolare, negli obblighi di imposta, gli stessi contribuenti.

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

 

 

Druento,  26/01/2005                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                                (F.to  Dott. Rosario SACCO)

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra

 

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

 

Con voti unanimi palesi, esito accertato e proclamato dal presidente

 

 

DELIBERA

 

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.