COMUNE DI CIRIE’

 

PROVINCIA DI TORINO

 

 

 

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20/11/2006, pubblicata all’Albo Pretorio in data 29/11/2006 per 15 giorni consecutivi, avente per oggetto:

 

“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2007”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

D E L I B E R A

 

1)      di fissare, per l’anno 2007, nelle seguenti misure le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30/12/1992, n. 504:

 

·         5,30 per mille per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall’Agenzia Territoriale per la Casa, per le unità immobiliari, adibite ad abitazione, e le pertinenze (massimo 2 pertinenze) non locate di anziani e disabili residenti in case di riposo;

·         7 per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di 12 mesi per i quali si applica l’aliquota ordinaria);

·         4 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla L. 431/98, art. 2 comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale.

·         7 per mille regime ordinario d’imposta;

 

 

in €. 125,00 la detrazione dall’imposta dovuta per:

-                     l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-                     l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non locata di anziani e disabili residenti in case si riposo;

-                     le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado;

-                     le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dell’Agenzia Territoriale per la Casa;

con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell’ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di € 125,00.