CITTA’ DI CIRIE’

 

                                                CAP 10073  -  Provincia di Torino

 

 


          Sezione Tributi

 

            Tel.: 0119218144 - 0119218145      Fax: 0119218105

 
 
ISTRUZIONI PER L’ICI ANNO 2005
(reperibili anche su sito internet: www.comune.cirie.to.it)
 
(DELIBERAZIONI: GIUNTA COMUNALE. N. 151/04 E CONSIGLIO COMUNALE N. 62/04)
 

TERMINI SCADENZA PAGAMENTI

ACCONTO: Il versamento, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato entro il 30 giugno.

SALDO: La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
 
Il versamento per CIRIE’ va effettuato a favore del Concessionario competente: UNIRISCOSSIONI SPA – VIA DELL’ARCIVESCOVADO N. 6 – 10121 TORINO – Conto Corrente postale n. 748103
 
 
ALIQUOTE:
a) 5,50 per mille per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall’Agenzia Territoriale per la Casa, per le unità immobiliari, adibite ad abitazione, e le pertinenze (massimo 2 pertinenze) non locate di anziani e disabili residenti in case di riposo. (Nell’anno 2004 l’aliquota era applicata nella  misura del 5,50 per mille);
 
b) 7 per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di 12 mesi per i quali si applica l’aliquota ordinaria). (Nell’anno 2004 l’aliquota era applicata nella misura del 7 per mille);
 
c) 4 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla L. 431/98, art. 2 comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale. (Nell’anno 2004 l’aliquota era applicata nella misura del 4 per mille);
 
d) 6,50 per mille regime ordinario d’imposta. (Nell’anno 2004 l’aliquota era applicata nella misura del 6,50 per mille);
 
 
DETRAZIONE D’IMPOSTA:   € 119,00
(nell’anno 2004 la detrazione era applicata nella misura di € 119,00)
·         l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell’ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di  € 119,00;
 
I contribuenti che rientrano nelle fattispecie suindicate, devono chiedere informazioni alla sezione Tributi per la documentazione da presentare
 
 
 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto origine l’evento acquisitivo, modificativo od estintivo della soggettività passiva, il contribuente può produrre, in alternativa:
§         dichiarazione o denuncia di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
§         comunicazione di variazione, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata;
 
I modelli della dichiarazione/comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili presso la sezione Tributi (Palazzo Comunale, 1° piano)
 
I moduli di versamento sono reperibili presso:
Ø      il Concessionario della Riscossione – UNIRISCOSSIONI SpA – Via Lanzo n. 68
Ø      tutti gli uffici postali
Ø      la sezione Tributi (Palazzo Comunale, 1° piano)
 
I versamenti possono essere effettuati presso:
Ø      tutti gli uffici postali
Ø      gli sportelli del concessionario UNIRISCOSSIONI SpA
Ø      gli Istituti di Credito convenzionati.
 
I versamenti ICI eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
 
 
Il versamento dell’imposta annualmente dovuta non dovrà essere effettuato qualora l’importo risulti di entità inferiore o uguale a €. 11,84 (indicizzato).
 
 
 
Si ricorda che dal 1° gennaio 1997 i redditi dominicali dei terreni e le rendite catastali dei fabbricati devono essere rivalutati rispettivamente del 25% e del 5%.
 
 
 
 
orario di apertura all’utenza:
                                                                   MATTINO             POMERIGGIO
lunedì                                                     9,15 - 12,45            15,30 - 17,30
mercoledì                                                  chiuso                 15,30 - 17,30
martedi, giovedì, venerdi                   9,15 - 12,45
sabato                                                   9,15 - 11,45