DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 23.12.2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2008 regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venne determinata, per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa, del 7 per mille per tutti gli altri immobili e del 4 per mille per le unità immobiliari che abbiano un fabbisogno energetico inferiore a 70 kWh/mq.anno,  determinando in € 103,29 (misura minima) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

 

Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2009 è stato previsto nello schema del bilancio di previsione del 2009, approvato dalla Giunta Comunale, in €  251.000,00= (pari, nella sostanza, all’introito realizzatosi nel 2007 e, previsto, per il 2008);

 

Visto l’art. 52 del D. Lg.vo 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

 

Visto il D.L.vo 30/12/1992 n° 504  e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art. 58 del D.L.vo 15/12/1997 n° 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.L.vo 504/92;

 

Visto, in particolare, l’art 59 del D.Lg.Vo 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;

 

Visto l’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito nella legge 24.07.2008, n. 126 che ha previsto che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e che per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore di detta norma, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

 

Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. 38 del 14.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999;

 

Visto  l’art. 14 del predetto Regolamento che testualmente recita:

Determinazione delle aliquote.

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito da disposizione di legge ,con effetto per l’anno successivo.

2 Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille.”;

 

 

Considerato che l’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che all’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» sia sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale» e che pertanto l'aliquota deve essere stabilita dal consiglio comunale;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lg.vo 28.09.1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Ricordato che con delibera di C.C. n. 27 del 19.11.207 è stato approvato l’allegato energetico al regolamento edilizio vigente che prevede, all’art. 4, comma 2:

“L’amministrazione comunale si impegna altresì a prevedere una riduzione dell’imposta comunale sugli immobili, che viene stabilita annualmente, dal Consiglio Comunale per gli edifici che rientrino nelle categorie predette”;

e che tale previsione è riferita (vedasi comma 1 dello stesso articolo) ai fabbricati che abbiano un fabbisogno energetico inferiore rispettivamente a 70 kWh/mq.anno (Cat. C), inferiore a 50 kWh/mq.anno (Cat. B) ed inferiore a 30 kWh/mq.anno (Cat. A);

 

Ritenuto di determinare, per l’anno 2009, l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

·            6 per mille per la prima case delle cat. A1, A8 e A9;

·            7 per mille per i restanti immobili;

·            4 per mille per le unità immobiliari che abbiano un fabbisogno energetico inferiore a 70 kWh/mq.anno;

·            e la detrazione per l’abitazione principale per le categorie catastali A1, A8 e A9, in € 103,29 (misura minima prevista dalla legge);

 

Atteso che, per l’anno 2008, la previsione dell’entrata ICI, quantificata come in precedenza dettagliato,  consente di far fronte alla gran parte dei costi di gestione dei servizi;

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area contabile;

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

PRESENTI     

N° 10

VOTANTI      

N° 10

VOTI FAVOREVOLI 

N° 10

 

D E L I B E R A

 

1)              di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

2)              di determinare, per l’anno 2009, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa per le categorie catastali A1, A8 e A9, del 7 per mille per tutti gli altri immobili e del 4 per mille per le unità immobiliari che abbiano un fabbisogno energetico inferiore a 70 kWh/mq.anno,  determinando in € 103,29 (misura minima) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta le categorie catastali A1, A8 e A9;

 

3)              di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge tenuto conto delle disposizioni dell’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 e del D.M. Interno del 30.11.2006, che ha disposto la proroga del termine per la deliberazione del bilancio per l’anno 2007 al 31 marzo 2006;

 

4)              di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

 

5)              di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di  Grazia e Giustizia per la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.lg.vo 15.12.1997 n. 446 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 13.02.1998;

 

6)              di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

 

PRESENTI     

N° 10

VOTANTI      

N° 10

VOTI FAVOREVOLI 

N° 10

 

*   **   *