IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sentita la relazione del Sindaco.

 

Visto l’art. 30, comma 14 della legge 23.12.1999, n. 488, che dispone che il termine per approvare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato al 31 dicembre;

 

Visto l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni che al comma 2 recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalla abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

Visto l’articolo 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, che al comma 2 dispone: “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,euro 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” e al comma 3 dispone: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.”;

 

Visto l’art. 151, comma 1 della legge 18.08.2000, n. 267, che dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e al comma 2 dispone che il bilancio è corredato, tra l’altro, degli allegati previsti dall’articolo 172, tra i quali, alla lettera e): le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per  i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

 

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 156 che stabilisce che l’organo competente per deliberare l’aliquota dell’I.C.I. è il Consiglio Comunale;

 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato al 30.4.2007;

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19.02.2006, con la quale  sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2006 nella misura seguente:

1)      6,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze , e per i terreni agricoli

2)      7,00 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

3)       detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura prevista dalla legge di euro 103,30;

 

 

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione per l’anno 2007 di confermare il 7 per mille  l’aliquota applicabile alle unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e alle loro pertinenze, nonché alle aree fabbricabili;

 

Ritenuto inoltre:

1) di confermare per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria applicabile  ai terreni agricoli ed a tutte le unità immobiliari possedute che  siano adibite ad abitazione principale, nella misura del 6,00 per mille;

2) di elevare la misura della detrazione spettante per l’abitazione principale in euro 110,00;

Rilevato che il gettito I.C.I. per l’anno 2007, è preventivato nella misura di Euro 238.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

• alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

• alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

 

 

                                                 D E L I B E R A

 

 

1. di stabilire per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute, che non siano adibite ad abitazione principale nella misura del 7,00 per mille;

2. di confermare per l’anno 2007 l’aliquota applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze, ed ai terreni agricoli, nella misura del 6/oo per mille;

3. di stabilire la detrazione spettante per l’abitazione principale nella seguente misura: euro 110,00 (centodieci/00);

4. di dare atto che il gettito I.C.I. per l’anno 2007, in conseguenza di quanto deciso, è preventivato nella misura di euro 238.000,00.