Visto l’art. 30, comma 14 della legge 23.12.1999, n. 488, che dispone che il termine per approvare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato al 31 dicembre;
Visto l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni che al comma 2 recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalla abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
Visto l’articolo 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, così come
modificato dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, che al comma 2
dispone: “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,euro 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” e al comma 3 dispone: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1
dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa,
l’importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.”;
Visto l’art.151, comma 1 della legge 18.08.2000, n. 267, che dispone che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno
successivo e al comma 2 dispone che il bilancio è corredato, tra l’altro, degli allegati
previsti dall’articolo 172, tra i quali, alla lettera e): le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per
i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
Visto l’art. 1, comma 155, della legge 23.12.2005, n. 266, che proroga il
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione al 31.03.2006;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
che dispone: “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
…..omissis……..f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi…….omissis…”;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 in merito alle
competenze della Giunta Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21.02.2005, con la quale si sono determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 nella misura seguente:
1) 6,00 per mille (aliquota unica) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e non, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
2) detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura prevista dalla legge di euro 103,30;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione per l’anno 2006 di differenziare l’aliquota applicabile alle unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e alle loro pertinenze, nonché alle aree fabbricabili, elevandola al 7/oo per mille;
Ritenuto inoltre di confermare le restanti statuizioni di cui alla citata deliberazione della Giunta Comunale, ed in particolare:
1) di confermare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria unica applicabile ai terreni agricoli ed a tutte le unità immobiliari possedute che siano adibite ad abitazione principale, nella misura del 6,00 per mille;
2) di confermare la misura della detrazione spettante per l’abitazione principale in
euro 103,30;
Rilevato che il gettito I.C.I. per l’anno 2006, è preventivato nella misura di
Euro 220.000,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:
• alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario;
• alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1. di stabilire per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale nella misura del 7,00 per mille;
2. di confermare per l’anno 2006 l’aliquota applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze, ed ai terreni agricoli, nella misura del 6/oo per mille;
3. di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale nella seguente misura: euro 103,30;
4. di dare atto che il gettito I.C.I. per l’anno 2006, conseguente alla variazione dell’aliquota così introdotta, è preventivato nella misura di euro 220.000,00-