Di stabilire, per l’anno 2005, la misura delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nei valori di seguito indicati:
· aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per gli altri casi previsti dall’art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dell’I.C.I: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;
· aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie: 7 (sette) per mille;
Di confermare, inoltre, per l’anno 2005, la misura del valore delle aree fabbricabili per le finalità di cui all’art. 4, comma 2 del regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, determinando la stessa in Euro/mq. 36,15 (Lire 70.000) per tutto il territorio comunale;
Di stabilire, per l’anno 2005 la detrazione d’imposta prevista dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 55 della Legge 662/1996, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura di Euro 129,12;
Di dare atto che l’applicazione della riduzione dell’imposta del 50%, prevista dal 1° comma dell’art. 8 del citato D.Lgs. n. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è disciplinata nel dettaglio dall’art. 5 del regolamento comunale dell’I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 15/1999 ed integrata con deliberazione di C.C. n. 68 del 20/12/1999;