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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Richiamata la deliberazione C.C. n. 03 del 23.02.2001 “Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI” e successiva deliberazione C.C. n.  41 del 30.11.2001 per l’adeguamento all’Euro e successiva C.C. n. 8 del 28.02.2002;

 

            Richiamata la deliberazione C.C. n. 03 del 01.02.2002 “Accertamento dei valori delle aree edificabili ai fini accertamento ICI”.

 

            Ritenuto dover apportare modifiche ed integrazioni nel sopraccitato Regolamento;

 

            Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

                        Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge;

 

 

d e l i b e r a

 

  1. Di modificare ed integrare il  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ imposta Comunale sugli Immobili – ICI ;
  2. Di allegare alla presente il testo del Regolamento che si compone di n. 28 articoli con le modifiche ed integrazioni summenzionate evidenziate in grassetto;
  3. di dare atto che il presente regolamento decorrerà dal 01.01.2005.
  4. comunicare al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e renderlo pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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COMUNE DI CANTALUPA

PROVINCIA DI Torino

 

UFFICIO TRIBUTI

 

 

IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI I.C.I.

 

INDICE

 

Capo I - Norme Generali

 

 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

 2 - Soggetto passivo.

 3 – Esenzioni e riduzione.

 4 - Pertinenze delle abitazioni principali.

 5 - Aree divenute inedificabili.

6 - Aree edificabili – capacità edificatorie

7 -  Fabbricati fatiscenti

 8 - Validità dei versamenti dell’imposta.

 9 - Comunicazione di variazione.

10 - Disciplina dei controlli.

11 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

 

Capo II - Accertamento con adesione

 

12 - Accertamento con adesione.

13- Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione.

14 - Procedura per l’accertamento con adesione.

15- Atto di accertamento con adesione.

16 - Adempimenti successivi.

17 Perfezionamento della definizione.

18Rendite catatali – classamento da parte dell’U.T.E.

 

Capo III -  Sanzioni - Ravvedimento

 

19 - Sanzioni ed interessi.

20 Ritardati od omessi versamenti.

21- Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

22 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

23- Ravvedimento.

 

Capo IV - Norme finali

24- Norme abrogate.

25- Pubblicità del regolamento e degli atti.

26- Entrata in vigore del regolamento.

27- Casi non previsti dal presente regolamento.

28- Rinvio dinamico.

 

 

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

 

   1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

   2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell’art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

   3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

Art. 2 - Soggetto passivo.

 

   1. Ad integrazione dell’art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l’imposta è dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione.

 

Art. 3 – Esenzioni e riduzione

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

 

   1. In aggiunta alle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili previste dall’art.7 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

   2. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore.

   3. Sono in ogni caso esenti dalla detta imposta e dai connnessi adempimenti le  ONLUS ex art. 21 D.lgs. 460/97.

   4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, s’intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, si intende quella ove il contribuente ha la propria  residenza anagrafica.

   5. Rientrano inoltre in tali ipotesi, quelle particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica. Sono pertanto equiparate all’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione le unità immobiliari indicate alle seguenti lettere:

A-        Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

B-        L’ abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale ,dai familiari entro il 1 grado.

    C- L’ abitazione principale, comprese le pertinenze, concessa in uso gratuito (comprovato da dichiarazione resa ai sensi di legge o contratto di locazione registrato) a parenti in linea retta o collaterale di primo grado, fino ad un massimo complessivo di € 103,29 per tutte le unità immobiliari concesse a tale titolo.

 Per l’applicazione del presente comma, l’utilizzatore a titolo gratuito deve avere la residenza presso l’unità immobiliare summenzionata.

 

Art.4 - Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

 

   1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni di cui al precedente Art. 3, commi 4 e ss. sino alla concorrenza della detrazione prevista dall’art. 8 comma 2, del già citato D.Lgs 504/92, si considerano parti integranti dell’abitazione principale tutte le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

   2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage (identificato come C6) la soffitta, la cantina, locale lavanderia con annesso il servizio igienico che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

   3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

   4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5.            Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta succesivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

 

Art. 5 - Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

 

   1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall’anno d’imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili .Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell’interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

 

Art. 6 - Aree edificabili – capacità edificatorie.

 

Richiamata la delibera C.C. n. 03 del 01.02.2002 “Accertamento dei valori delle Aree edificabili ai fini accertaemnti ICI” e ss.mm.ii,  si precisa quanto segue:

-    i valori su riportati sono valori minimi: nel caso in cui da atti di vendita o altri documenti legali risultano valori superiori, l’ICI si applica su questi ultimi.

-    I terreni con parziale cubatura pagano per la parte relativa (il contribuente deve al riguardo effettuare dettagliata comunicazione, ai sensi art. 8 del presente regolamento predisposta per aree edificabili)

-    Per la cubatura venduta relativa a terreni edificabili ma non destinata, l’ICI continua ad essere a carico dell’area originaria   sulla quale insiste, sino alla futura destinazione effettuata con documenti legali.

-    La cubatura relativa ai terreni acquistati dal Comune in base alla deliberazione n. 06 del 30.01.2004  (atti a rogito segretario comunale Rep. nn. 845-846-847 in data 11.02.2004;n. 848-850 in data 16.02.2004; n. 851 in data 18.02.2004; nn. 852-853-854- in data 23.02.2004; n. 855 ina data 25.02.2004; nn. 856-857-858-859-860-861- in data 06.03.2004; nn. 862-863-864 in data 10.03.2004; nn. 865-866 in data 13.03.2004; n. 867 in data 10.04.2004; n. 868 in data 26.04.2004), non è soggetta a pagamento fino al momento del suo effettivo trasferimento a favore di altro terreno edificabile o fabbricato già esistente, con atto notarile registrato presso la conservatoria competente.

-    In caso di spostamento da un immobile ad un altro di capacità edificatoria in aggiunta a cubature esistenti, ai fini dell’ICI verrà applicato  il nuovo indice di cubatura (mc:mq) con successiva determinazione del valore mediante proporzione riferita al valore dell’indice inferiore.

 

Art. 7 Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

 

   1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

   2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando anche, ai sensi della D.P.R 445/2000 art. 47, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

 

Art. 8- Validità dei versamenti dell’imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

 

   1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

 

Art. 09- Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n.1)

 

   1. L’obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs. 30dicembre 1992, n.504, è sostituito con l’obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro i 90 giorni dalla data dell’Atto di variazione, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l’ufficio comunale tributi.

 

Art. 10 Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), nn.2 e 3)

 

   1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 Maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle comunicazioni dell’anno in corso.

   2. È fissato il termine di decadenza del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

   3. Il responsabile dell’ufficio tributi, in relazione al disposto dell’art.59, comma 1, lettera l) n.5, del D.Lgs.15dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione, a tale proposito si da atto che in rispetto al Testo Unico sulla privacy D.Lgs 196/2003 e s.m., gli utenti interessati saranno tenuti a reperire e a fornire direttamente (o con delega scritta) i dati richiesti.

   4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell’art.59, comma 3, del D.Lgs.n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

 

Art. 11- Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

 

   1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, salvo obblighi diversi previsti dalla legge, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

a)      il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale (inviato a cura dell’ufficio tributi precompilato nella cifra e dati anagrafici, previa verifica da parte del contribuente;

b)      dotazioni automatiche predisposte per l’incasso del tributo.

 

   2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

            E disponibile un servizio di informazioni e modulistica sul sito internet comunale www.comune.cantalupa.to.it - Ufici comunali – Area Finanze/Tributi – Settore tributi.

 

 

 

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

Art. 12 Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446

Art. 50 della legge 27dicembre 1997, n. 449)

 

   1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, per l’imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente.

   2. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all’art.11, comma 4, del D.Lgs. 30dicembre 1992, n.504.

   3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.

    4. La definizione lascia impregiudicata la possibilità per l’Ente locale di accertare ulteriormente il contribuente per sopravvenuti nuovi elementi che consentono all’ufficio di accertare un maggiore tributo.

 

Art. 13- Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione.

 

   1. Il responsabile dell’ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

     a) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;

     b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con adesione.

   2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento.

   3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

   4. La presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che abbia richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.

   5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.

   6. All’atto del perfezionamento della definizione l’atto di cui al comma 2 perde efficacia.

 

Art. 14- Procedura per l’accertamento con adesione.

 

   1. L’accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

   2. La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

 

Art. 15- Atto di accertamento con adesione.

 

   1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

   2. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

   3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

 

Art. 16- Adempimenti successivi.

 

   1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell’atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art.12.

   2. Qualora le somme dovute siano superiori a € 500,00= possono  essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero due rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.

   3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

   4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare dell’imposta concordata, il contribuente:

     a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

     b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura di legge per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

   5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all’art. 12 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504.

 

 

 

Art. 17- Perfezionamento della definizione.

 

1.            La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 16, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.16.

 

Art. 18 Rendite catatali – classamento da parte dell’U.T.E.

 

1. In deroga a quanto dispone l’ art.  5, comma 2, del D.Lgs. 504/92 , in caso di riclassamento dell’immobile e attribuzione di nuova rendita effettiva, a seguito di istanza dell’interessato all’Ufficio del Territorio o a seguito di  decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita, sia che risulti superiore o sia che risulti inferiore alla precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata la originaria richiesta di accatastamento.

      2. Non si procede a recuperi e a rimborsi,  per i rapporti d’imposta divenuti definitivi, ai sensi rispettivamente dell’art. 11, comma 1, e Art. 13, comma 1, del D.Lgs 504/92.

 

 

CAPO III - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

 

Art. 19 Sanzioni ed interessi.

(Art.14 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituito dal D.Lgs. 18.12./1997, n. 473)

 

1.      Per l’omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65= ridotta ad un quarto se, entro il ternine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

2.      Per  le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata resituzione di questionari nei sessanta gioni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65= a € 258,23.

3.      La sanzione indicata nel comma 1 è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagemento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

4.      La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quanto anno successivo quello in cui è commessa la violazione.

5.      Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori per ogni semestre compiuto nella misura deternianta nel tempo dalla legge.

6.      Per l’omessa comunicazione delle notizie di cui all’art. 11, comma 3 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di € 51,65.

Quanto non espressamente indicato, si rimanda alla normativa vigente.

 

Art. 20 ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

 

   1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell’imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

   2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

Art. 21 Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

 

   1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

   2. L’ufficio notifica l’atto di contestazione con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

   3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione.

   4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18, del D.Lgs.n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

   5. L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

   6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l’invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata.

   7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

 

Art. 22 Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

 

   1. In deroga alle previsioni dell’articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

   2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

 

Art. 23- Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

 

   1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

     a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;         

   b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art.10;

     c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

   2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

       3. nessuna sanzione viene  erogata, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.

 

CAPO IV - NORME FINALI

 

Art. 24- Norme abrogate.

 

   1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

Art. 25- Pubblicità del regolamento e degli atti.

 

   1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art.22della legge 7agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

Art. 26- Entrata in vigore del regolamento.

 

   1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 27- Casi non previsti dal presente regolamento.

 

   1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

     a) le leggi nazionali e regionali;

     b) lo Statuto comunale;

     c) i regolamenti comunali.

 

Art. 28- Rinvio dinamico.

 

   1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

   2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

 

  Il presente regolamento:

  1) E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.11.2004  con atto n. 46;

    3) E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

  dal 01.12.2004 per rimanervi 15 giorni consecutivi;

       E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

  dal .................................................. al ............................................;

  4) E’ entrato in vigore il 1° gennaio 2005 .

  Data ...........................................

                                                                                              Il Segretario Comunale

                                                                                              .................................................................

 

COMUNE DI CANTALUPA

Area Economico Finanziaria

(Ragioneria –Tributi - Gestione contabile del personale)

C.A.P. 10060 – CANTALUPA (TO)  - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015

Sito: www.comune.cantalupa.to.it

E.mail: comune.cantalupa@tin.it

E.mail: areafinanziaria@comune.cantalupa.to.it

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Tel. 0121/ 352126    -   FAX Tel. 0121/ 352119

 

 

Prot. n.

                                                                                    Cantalupa, lì 17.10.2003

Cat. 1  Cl. 8

Ufficio Ragioneria

RACCOMANDATA R/R

Tel. 06/68.851 centralino

Tel. 06/68.85.25.35 int.

 

                                                      

All’UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI

C/o Ministero Grazia e Giustizia

Via Arenula n. 70

00100 ROMA

 

 

 

OGGETTO:

ICI – Richiesta di pubblicazione di AVVISO di avvenuta deliberazione concernente MODIFICA ED INTEGRAZIONI  AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

 

         Ai fini della pubblicazione prevista nel quarto comma dell’art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, con al presente si richiese di pubblicare il seguente avviso:

 

“Il Comune di Cantalupa, Provincia di Torino, con deliberazione Consiliare n. 32 in data 29.09.2003 ha deliberato le modifiche ed integrazioni al Regolamento relativo all’imposta Comunale sugli Immobili”.

 

         Distinti saluti.

                                                                            IL Responsabile Amministrativo

 

 

COMUNE DI CANTALUPA

Area Economico Finanziaria

(Ragioneria –Tributi - Gestione contabile del personale)

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Sito: www.comune.cantalupa.to.it

E.mail: comune.cantalupa@tin.it

E.mail: areafinanziaria@comune.cantalupa.to.it

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Tel. 0121/ 352126    -   FAX Tel. 0121/ 352119

 

 

 

Prot. n.                                                             Cantalupa, lì 17.10.2003

Cat.  1 Cl. 8

Ufficio Ragioneria

RACCOMANDATA R/R

RIF. 06.59.971

 

                                          

Spett. ECONOMIA E FINANZE

Dipartimento per le politiche fiscali
Viale  Europa n. 242

00144 ROMA Torre C 1

 

 

 

OGGETTO:

ICI – Richiesta di pubblicazione di AVVISO di avvenuta deliberazione concernente MODIFICA ED INTEGRAZIONI  AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

 

         Per i provvedimenti di competenza, con la presente si comunica che con deliberazione Consigliare n. 32 in data 29.09.2003 (ALLEGATA IN COPIA) il Comune intestatario ha deliberato le modifiche ed integrazioni al Regolamento relativo all’imposta Comunale sugli Immobili”.

 

         Si comunica inoltre, ai fini della pubblicazione prevista nel quarto comma dell’art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, di aver richiesto  la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso in data 17.10.2003;

 

        

         Distinti saluti.

                                                                           IL Responsabile Amministrativo