- Di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili così diversificate:
A) aliquota del 5 (cinque) per mille da applicarsi agli immobili:
- adibiti ad abitazione principale del proprietario e numero una pertinenza per ogni abitazione principale. (l’agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per abitazione principale);
- concessi in uso gratuito, con atto scritto aventi data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 2° grado ovvero in linea collaterale entro il 2° grado, a condizioni che vengano utilizzate come abitazione principale;
- assegnati dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa), e C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese), ed adibiti ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 6 quater del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- locati sulla base degli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della legge 09.12.1998, n. 431, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, previa presentazione di apposita istanza all’Ufficio ICI, corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- locati sulla base di convenzioni per l’attuazione di Piani Esecutivi convenzionati, ai sensi dell’art. 18 Legge 380/2001, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, previa presentazione di apposita istanza all’Ufficio ICI, corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato
B) aliquota del 7 (sette) per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili non rientranti nelle casistiche precedenti:
- posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
- diversi dalle abitazioni (quali ad esempio: garage, box, autorimesse, magazzini, immobili destinati ad attività industriale, commerciale, turistica ed artigianale, terreni agricoli ed aree edificabili ecc.)
C) aliquota del 4(quattro) per mille da applicarsi:
- agli immobili posseduti da Scuole private gestite da Enti religiosi ed aventi convenzioni con il Comune
- Di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per unità immobiliare adibite ad abitazione principale o equiparate, (immobili di cui al alla lettera A) - punti 1 – 2 – 3 – 4);
- Di dare atto che in applicazione del disposto di cui al comma 56 dell’art. 3 legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata
- Di dare atto che la prevista riduzione “ope legis” al 50% dell’importo dovuto per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili potrà essere applicata solo in presenza di una perizia dell’U.T.C. o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, nella quale si accerti l’inagibilità ed inabitabilità dell’immobile;