COMUNE DI CANDIOLO
VIA FOSCOLO N. 4
10060 CANDIOLO (TO)
Stralcio deliberazione di Giunta n. 20 del 07.02.2005
…..omissis…..
DELIBERA
1) Di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili così diversificate:
A) aliquota del 5 (cinque) per mille da applicarsi agli immobili:
- adibiti ad abitazione principale del proprietario;
- ad numero una pertinenza per ogni abitazione principale. (l’agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per abitazione principale);
- agli immobili posseduti da enti senza fine di lucro (non-profit);
- concessi in uso gratuito, con atto scritto aventi data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 2° grado ovvero in linea collaterale entro il 2° grado, a condizioni che vengano utilizzate come abitazione principale;
- assegnati dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per laCasa), ed adibiti ad abitazione principale;
B) aliquota del 7 (sette) per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili non rientranti nelle casistiche precedenti:
- posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
- diversi dalle abitazioni (quali ad esempio: garage, box, autorimesse, magazzini, immobili destinati ad attività industriale, commerciale, turistica ed artigianale, terreni agricoli ed aree edificabili ecc.)
C) aliquota del 4(quattro) per mille da applicarsi:
- agli immobili posseduti da Scuole private gestite da Enti religiosi ed aventi convenzioni con il Comune
2) Di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche per gli immobili assegnati dall’A.T.C.;
3) Di dare atto che in applicazione del disposto di cui al comma 56 dell’art. 3 legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata
4) Di dare atto che la prevista riduzione “ope legis” al 50% dell’importo dovuto per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili potrà essere applicata solo in presenza di una perizia dell’U.T.C. o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, nella quale si accerti l’inagibilità ed inabitabilità dell’immobile;