Deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 18/02/2005

 

OGGETTO : Determinazione aliquote I.C.I. per l'anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, di attuazione della Legge Delega 23/10/1992, n. 421, che ha istituito, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 53 della Legge 23/12/1996, n. 662, coordinato con le disposizioni di cui l'art. 31, comma 1, della Legge 23/12/1998, n. 448, il quale dispone che:

 

"L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferme restando la disposizione di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 25/02/1995, n. 77, così come modificato dal Decreto Legislativo 11/06/1996, n. 336.

 

"L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

 

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui l'art. 4".

 

Considerato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione della addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche …………. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione…..";

 

Richiamato il decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e successivo D.M. che proroga sino al 31 marzo 2005;

 

Preso atto che l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, enunciando le competenze del Consiglio Comunale, esclude il potere di determinazione delle aliquote, attribuendolo quindi in via residuale alla Giunta Comunale;

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/03/1999;

 

Ritenuto opportuno adeguare il valore medio di mercato, per l'anno 2005 delle aree fabbricabili previsto per le finalità di cui al vigente art. 5 del Regolamento comunale ICI nel modo sotto riportato:

            - aree edificabili residenziali               -     valore convenzionale ICI       €. 17,00/mq.

            - aree edificabili industriali                 -     valore convenzionale ICI       €.  13,00/mq.

            - aree edificabili commerciali

                              turistico, ricettivo             -     valore convenzionale ICI       €.  17,00/mq.

di prevedere che le aree edificabili di cui sopra sprovvisti di S.U.E. (Strumento Urbanistico Esecutivo) e/o P.E.C. una riduzione dei valori del 30% circa e quindi come segue :

             - aree edificabili residenziali               -     valore convenzionale ICI       €. 12,00/mq.

            - aree edificabili industriali                 -     valore convenzionale ICI       €.  10,00/mq.

            - aree edificabili commerciali

                              turistico, ricettivo             -     valore convenzionale ICI       €.  12,00/mq.

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

 

Con votazione unanime espressa in forma palese;

 

DELIBERA

 

1. Di stabilire, per l'anno 2005, la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nei valori di seguito indicati :

                 1. aliquota del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per le abitazioni principali e per gli altri casi previsti dall'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell'I.CI.;

                 2. aliquota del 5 (cinque) per mille per i terreni agricoli;

                 3. aliquota del 6 (sei) per mille per tutti gli altri immobili;

 

2. Di stabilire in €. 116,00 la detrazione per l'abitazione principale.

 

3. Di stabilire il valore medio di mercato, per l'anno 2005 delle aree fabbricabili previsto per le finalità di cui al vigente art. 5 del Regolamento comunale ICI nel modo sotto riportato:

            - aree edificabili residenziali               -     valore convenzionale ICI       €. 17,00/mq.

            - aree edificabili industriali                 -     valore convenzionale ICI       €.  13,00/mq.

            - aree edificabili commerciali

                              turistico, ricettivo             -     valore convenzionale ICI       €.  17,00/mq.

di prevedere per le aree edificabili di cui sopra sprovviste di S.U.E. (Strumento Urbanistico Esecutivo) e/o P.E.C. una riduzione dei valori di circa il 30% e quindi come segue :

             - aree edificabili residenziali               -     valore convenzionale ICI       €. 12,00/mq.

            - aree edificabili industriali                 -     valore convenzionale ICI       €.  10,00/mq.

            - aree edificabili commerciali

                              turistico, ricettivo             -     valore convenzionale ICI       €.  12,00/mq.

 

4. Di dare atto che il gettito d'imposta per l'anno 2005 è ipotizzabile in €. 390.000,00.

 

     5. Di dare atto che, per l'applicazione dell'imposta in oggetto per l'anno 2005, le disposizioni normative di cui al capo 1^ del D.Lgs. 13/12/1992, n. 504 devono essere integrate dalla normativa secondaria adottata da questo Comune ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, con deliberazioni consiliari esecutive ai sensi di legge.

 

      6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministro dell'Economia e della Finanze entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività, per la sua pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, come disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

      Con successiva ed unanime votazione palese

 

DELIBERA

 

      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del D.Lgs. n. 267/2000.