Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2009
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA E PER L’ANNO 2009.
1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) valevoli per l’anno 2009;
ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;
ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista, l’uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato.
Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.
In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ALLOGGI VUOTI O NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti nel centro storico. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2) DI DETERMINARE in € 120,00 la detrazione I.C.I. per l’anno 2009 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
3) DI DARE ATTO che ai sensi del D.L. 27.05.2008 N. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, è stata disposta l’esenzione I.C.I., a decorrere dall’anno 2008, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze utilizzata dal soggetto passivo ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
4) DI PROVVEDERE ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.06.2003, n.