Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2007 E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIAPLE.

 

 

      Omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

-                      il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell’art.97 del T.U. n. 267/2000;

-                      il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

-                      il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

 

omissis

DELIBERA

 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) valevoli per l’anno 2007:

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;

 

ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente  ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l’uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto e  regolarmente registrato.

Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata  all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.

In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;

 

ALLOGGI NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti nel centro storico. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

2) DI DETERMINARE in € 120,00 la detrazione I.C.I. per l’anno 2007 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

3) DI PROVVEDERE ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.06.2003, n. 3 a trasmettere al Ministero tramite posta elettronica, la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. adottate per l’anno 2007;

 

DELIBERA

 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) valevoli per l’anno 2007:

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;

 

ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente  ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l’uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto e  regolarmente registrato.

Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata  all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.

In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;

 

ALLOGGI NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti nel centro storico. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

2) DI DETERMINARE in € 120,00 la detrazione I.C.I. per l’anno 2007 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

3) DI PROVVEDERE ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.06.2003, n. 3 a trasmettere al Ministero tramite posta elettronica, la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. adottate per l’anno 2007;

 

omissis.....