Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02.05.2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE DAL 01.01.2005 E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.
LA GIUNTA COMUNALE
- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell’art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;
RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 avente per oggetto “Determinazione delle aliquote e delle imposte” così come sostituito dall’art. 3 comma 53, della Legge 23.12.1996 n. 662 e successivamente modificato dall’art. 10, comma12, del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito in Legge 28.02.1997 n. 30 il quale testualmente recita:
1. L’aliquota è stabilità dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art.4.
4. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996 n 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556:”
VISTO l’art. 1, comma5, della Legge 27.12.1997 n. 449 il quale testualmente recita:
“5. I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”;
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 il quale prevede in sostituzione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, prevista dall’art. 1 comma 3, del D. Lgs. 28
settembre 1998 n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
RITENUTO, anche in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto ad assicurare l’equilibrio del bilancio 2005 di dover applicare per il corrente anno le seguenti aliquote in misura pari a quanto stabilito per l’anno 2004:
ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;
ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l’uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato.
Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.
In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;
ALLOGGI NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti nel centro storico. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
RITENUTO di poter quantificare in applicazione delle aliquote anzidette in € 413.000,00 il gettito dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005;
CONSIDERATO che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, sino a conoscenza del suo ammontare, £. 200.000.= (elevabili dal 1997 sino a £. 500.000.= come specificato dall’art. 3 comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si verifica tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima si verifica;
RICHIAMATO l’art. 58, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che “Limitatamente all’abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art. 8 comma 3, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 504, può essere stabilita in misura superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell’importo dovuto per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente”;
RITENUTO opportuno procedere a determinare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, valevole per l‘intero anno 2005 confermando l’importo di € 120,00;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, ha precisato senza ombra di dubbio che la competenza è riservata alla Giunta Comunale. Il Consiglio Comunale ne prende atto come allegato al bilancio ed ha competenza nell’istituzione e nella regolamentazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente
1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) valevoli per l’anno 2005:
ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;
ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l’uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.
In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;
ALLOGGI NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti nel centro storico. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2) DI DETERMINARE in € 120,00 la detrazione I.C.I. per l’anno 2005 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
3) DI PROVVEDERE ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.06.2003, n. 3 a trasmettere al Ministero tramite posta elettronica, la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. adottate per l’anno 2005;
Inoltre
Considerata l’urgenza, con successiva unanime votazione
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.267/2000
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RR/ra/cl