I.C.I. 2008

 

 

ALIQUOTE:

 

a)       4 ‰ per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE compresa una pertinenza per ogni categoria catastale rientrante in tale fattispecie ( C2, C6 e C7, asservite comunque all’abitazione principale) con detrazione di  € 258,00. Ulteriore detrazione statale: 1,33 ‰ fino ad un massimo di € 200,00 su base annua, da calcolarsi sulla base imponibile dell’abitazione principale e delle eventuali pertinenze*;

 

b)       4 ‰ per le unità immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi, pensioni) nonché ai rifugi alpini ed alle unità immobiliari vincolate da R.T.A.;

 

c)       5 ‰ per le strutture ricettive extralberghiere definite dalla Legge 31/1985 e s.m. e i. (C.A.V., affittacamere, agriturismi, B&B ecc…);

 

d)       5 ‰ per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai residenti per un periodo superiore a 90 giorni;

 

e)       5,30 ‰ per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai non residenti per un periodo superiore a 90 giorni;

 

f)       6 ‰ per le unità immobiliari di proprietà di società adibite ad abitazione principale di uno dei soci;

 

g)       7 ‰ per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( ad eccezione delle categoria A10) e relativi C6 asserviti, con residenza secondaria e/o non locate (art. 7 del regolamento ICI) anche se di proprietà di società;

 

h)       6 ‰ aliquota ordinaria (da utilizzarsi nei casi non espressamente differenziati ai punti che precedono).

 

* ABITAZIONI PRINCIPALI - NOVITA’:

L’art. 1, comma 5, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa” (escluse cat. catastali A1, A8, A9), il cui ammontare è fissato in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di Euro 200,00 su base annua (Euro 16,67 su base mensile). Il calcolo dell’1,33 per mille va effettuato sulla base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze.

Tale detrazione è un beneficio riferito all’immobile, con riferimento al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e proporzionalmente alla quota per la quale detta destinazione si verifica.

DICHIARAZIONI - NOVITA’:

L’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione di fini ICI di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992. Permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI quando: - gli immobili godono di riduzioni d’imposta; - gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (per conoscere l’elenco degli atti leggere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI oppure rivolgersi all’ufficio); - nei casi in cui il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

 

Segue

NOTE GENERALI:

- Per le unità immobiliari specificate ai punti d) ed e), qualora vengano date in locazione per periodi inferiori ai 90 gg. previsti, si applica l’aliquota per le unità non locate di cui al punto g).

- Per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale vedere l’art. 5 del Regolamento I.C.I.

- Per la definizione di pertinenza si veda l’art. 4 bis del Regolamento I.C.I.

- L’art. 7 bis del Regolamento I.C.I. ha introdotto, con decorrenza dall’anno 2005, l’obbligo di autocertificazione delle unità immobiliari locate di cui ai punti d) ed e) da parte dei proprietari. Tale dichiarazione va resa anche da coloro che danno in uso gratuito le unità immobiliari appartenenti alla cat. catastale “A” a parenti in linea retta fino al secondo grado che occupino tali unità come abitazione principale.

l’autocertificazione va presentata direttamente all’ufficio tributi o a mezzo posta, entro il termine previsto per il pagamento del saldo e rinnovata ogni anno, salvo che  per i contratti di durata pluriennale.

I moduli necessari per l’autocertificazione sono disponibili presso l’Ufficio Tributi e sul sito www.comune.bardonecchia.to.it

 

 

 


 

AREE FABBRICABILI:

Il valore delle aree fabbricabili per il 2008 è rimasto invariato rispetto al 2007. La tabella dei valori delle aree è disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it

 

 

 

Sul sito www.bardonecchia.to.it è disponibile la procedura per il calcolo on line dell’imposta.

 

 

L’IMPOSTA VA CORRISPOSTA, EFFETTUANDO L’ARROTONDAMENTO ALL’EURO, MEDIANTE:

 

1) VERSAMENTO SUL  CONTO CORRENTE POSTALE N. 27703131 intestato a

  COMUNE DI BARDONECCHIA – ICI – SERVIZIO TESORERIA

 

2) MODELLO F24

  Codici da utilizzare per il versamento con F24:

  CODICE COMUNE: A651                        CODICI TRIBUTO:   3901 ABITAZIONE PRINCIPALE                                                

                                                                                               3903 AREE FABBRICABILI

                                                                                               3904 ALTRI FABBRICATI

                                                                                               3900  ULTERIORE DETRAZIONE ABIT.PRINCIPALE    

 

 

 

 

Per maggiori informazioni:

Comune di Bardonecchia - Ufficio Tributi

Tel. 0122.909961 – Fax 0122.909969

www.comune.bardonecchia.to.it/tributi - tributi@bardonecchia.it

Apertura al pubblico nei giorni di lunedì–mercoledì–venerdì–sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00