COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino    CAP. 10052

 

SERVIZIO  TRIBUTI – PERSONALE

 

Tel. 0122.909961  Fax 0122.909969                  E-mail: tributi@comune.bardonecchia.to.it

 

I.C.I. 2007

 

Con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/03/2007 sono state determinate per l’anno 2007 le seguenti aliquote:

 

a)       4 ‰ per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE compresa una pertinenza per ogni categoria catastale rientrante in tale fattispecie ( C2, C6 e C7, asservite comunque all’abitazione principale) con detrazione di  € 258;

b)       4 ‰ per le unità immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi, pensioni) nonché ai rifugi alpini ed alle unità immobiliari vincolate da R.T.A.;

c)       5 ‰ per le strutture ricettive extralberghiere definite dalla Legge 31/1985 e s.m. e i. (C.A.V., affittacamere, agriturismi, B&B ecc…);

d)       5 ‰ per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai residenti per un periodo superiore a 90 giorni;

e)       5,30 ‰ per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai non residenti per un periodo superiore a 90 giorni;

f)       6 ‰ per le unità immobiliari di proprietà di società adibite ad abitazione principale di uno dei soci;

g)       7 ‰ per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( ad eccezione delle categoria A10) e relativi C6 asserviti, con residenza secondaria e/o non locate (art. 7 del regolamento ICI) anche se di proprietà di società;

h)       6 ‰ aliquota ordinaria (da utilizzarsi nei casi non espressamente differenziati ai punti che precedono).

 

NOTE:

- Per le unità immobiliari specificate ai punti d) ed e), qualora vengano date in locazione per periodi inferiori ai 90 gg. previsti, si applica l’aliquota per le unità non locate di cui al punto g).

- Per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale vedere l’art. 5 del Regolamento I.C.I.

- Per la definizione di pertinenza si veda l’art. 4 bis del Regolamento I.C.I.

- L’art. 7 bis del Regolamento I.C.I. ha introdotto, con decorrenza dall’anno 2005, l’obbligo di autocertificazione delle unità immobiliari locate di cui ai punti d) ed e) da parte dei proprietari. Il testo dell’articolo è integralmente riportato sul retro di questa pagina.

 

L’IMPOSTA VA CORRISPOSTA, EFFETTUANDO L’ARROTONDAMENTO ALL’EURO, MEDIANTE VERSAMENTO SUL  CONTO CORRENTE POSTALE N. 27703131 intestato a

COMUNE DI BARDONECCHIA – ICI – SERVIZIO TESORERIA OPPURE

UTILIZZANDO IL MODELLO F24 (CODICI DA UTILIZZARE: 3901 ABITAZIONE PRINCIPALE; 3903: AREE FABBRICABILI; 3904: ALTRI FABBRICATI)

 

 

 

Per maggiori informazioni:

Comune di Bardonecchia - Ufficio Tributi

Tel. 0122.909961 – Fax 0122.909969

Apertura al pubblico nei giorni di lunedì–mercoledì–venerdì–sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

ARTICOLO 7 BIS

 

ALLOGGIO LOCATO

1.        Le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” ( ad eccezione della cat. A10 ) e C/6 (di pertinenza) anche se di proprietà di società  possono usufruire di aliquote agevolate qualora vengano concesse in locazione a persone residenti o non residenti, con regolare contratto di durata superiore a novanta giorni per anno solare.

L’applicazione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di autocertificazione da parte del proprietario su appositi modelli messi a disposizione dall’Ente. Tale modello, da presentarsi per l’anno d’imposta entro il termine previsto per il pagamento a saldo, dovrà contenere tutti i dati catastali dell’immobile, il nominativo del conduttore ed il periodo per il quale si protrae tale conduzione.

La comunicazione va rinnovata per ogni anno d’imposta salvo che per i contratti di durata pluriennale; qualora tali contratti vengano rescissi prima della scadenza è obbligo del proprietario darne comunicazione all’Ufficio.

 

SI PRECISA CHE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA VA RESA ANCHE DA COLORO CHE DANNO IN USO GRATUITO  LE UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLA CAT. CATASTALE “A”, A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, CHE OCCUPINO TALI UNITA’ COME ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 5, COMMA 1, PENULTIMO E ULTIMO PERIODO, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE).