Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2005.
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (…) sentita la conferenza Stato – Città in presenza di motivate esigenze;
Dato atto che con Decreto Legge n. 314 del 30/12/2004 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2005;
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/01 (Legge Finanziaria 2002), che testualmente recita “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Considerato che, per effetto della succitata normativa, si devono ritenere di competenza della Giunta Comunale le seguenti deliberazioni:
- verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi si cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato
- determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2005;
- addizionale comunale IRPEF 2005;
- determinazione della TARSU per l’anno 2005;
- determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica, uso di locali, centro estivo, ecc…) e degli altri servizi;
- determinazione delle tariffe di acquedotto, in gestione diretta;
- determinazione dei diritti di segreteria ex art. 10 della Legge 68/1993;
- determinazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche l’anno 2005;
- adeguamenti importi dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2005;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il Titolo I, capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l’istituzione “dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”;
Visto che l’art. 6 del suddetto D. Lgs., come modificato dall’art.3, comma 53, della L. 23/12/1996 n.662, testualmente recita:
art. 6 – Determinazione delle aliquote e dell’imposta.
1. L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art.2, del decreto legge 2 marzo 1989, n.66 convertito, con modificazione, nella legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art.4.
4. Restano ferme, le disposizioni dell’art.4, comma 1, del D.L. 8/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24/10/1996 n. 556.
Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 8/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24/10/1996 n. 556.
Considerato, pertanto, che occorre determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 entro il termine prescritto;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20/02/2004 on la quale si stabilivano le seguenti aliquote I.C.I.:
- Aliquota ordinaria: 5,5‰
- Aliquota differenziata per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale (seconda casa);
Rilevato che tale differenziazione ha creato delle difficoltà interpretative in quanto normalmente, laddove le Amministrazioni decidano di applicare un’aliquota inferiore per l’abitazione principale, solitamente effettuano la distinzione fra tale aliquota per abitazione principale (denominata agevolata) e l’aliquota ordinaria, da applicare a tutti gli altri immobili;
Ritenuto pertanto di adeguarsi a tale formulazione, fissando le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2005:
- Aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 5,5‰
- Aliquota ordinaria: 6,5‰
Ritenuto di confermare in € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art.8, commi 2 e 3 , del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, come modificato dall’art. 3, comma 55, della L. 662/1996;
Ritenuta propria la competenza a deliberare in merito, in virtù dell’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;
- Aliquota abitazione principale e sue pertinenze: 5,5‰
- Aliquota ordinaria: 6,5‰
Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall’intero collegio deliberante, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.