N. 7 del 25.03.2008

 

“Determinazione  aliquote I.C.I. e detrazione prima casa per l’anno 2008”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Visto il titolo I, capo del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed in particolare l’art. 6;          

 

            Richiamato:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.3.1999 con la quale è stato approvato il Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali e visto in particolare l’art. 19 “Modalità dei versamenti” del regolamento dal quale risulta che i soggetti obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito d’accertamento, tramite o il concessionario della riscossione dei Tributi oppure tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale oppure tramite il versamento diretto presso la tesoreria comunale ed in ultimo tramite il versamento con il sistema bancario;    

 

- il comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296, dispone che l’art. 6 comma 1 primo periodo del decreto legislativo 30.12.1992 b. 504 la parola ”Comune” è sostituita dalla seguente “Consiglio Comunale”

 

            Considerato che occorre decidere la modalità di versamento; 

 

            Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare, la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:          

-          di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi d’istituto;     

-          di assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;

-          di applicare per l’anno 2008 l’aliquota del 6,5 per mille per la prima casa, con detrazione di Euro 103,29 e nella misura del 7 per mille per gli altri fabbricati nonché aree fabbricabili;

-               

Considerato che è stata inserita una nuova detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale definita al comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 cosi come integrato dall’art.1, comma 5, della L. 24.12.2007, n. 2004 a decorrere dal 01.01.2008 (Finanziaria 2008);

 

Considerato infine che la presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi ai fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonchè quelli che non risultano dichiarati al catasto, di cui all’art. 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazione, dalla legge 24.11.2006, n. 286, e successive modificazioni, dalla legge 24.11.2006. n 286, e successive modificazioni, così come richiesti tramite l’elenco prodotto, con apposito comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ciascun comune, dall’Agenzia del territorio, doveva essere prodotto entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione;

 

Vista la modifica del predetto termine ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge del 28.02.2008, n. 31, relativo alla proroga della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al punto precedente, che ha modificato il comma 36, dell’art. 2 del decreto-legge 03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24.11.2006, n. 286, e successive modificazioni sostituendo i novanta giorni di tempo con sette mesi;

 

 

 

Ritenuto di poter quantificare, in applicazione della detta aliquota, il presunto gettito della imposta per l’anno 2008 in Euro 73.000,00          

 

            Visto il D.Lgs. 267/2000;       

 

            Dato atto che l’assunzione del presente provvedimento si pone come scelta obbligata per assicurare un pur minimo reperimento di risorse; 

 

            Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile e dell’Ufficio Tecnico in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e del Segretario Comunale in merito alla conformità ai sensi dell’art. 97 comma secondo del T.U. n. 267/2000;

 

            Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente:

 

PRESENTI:                 11

VOTANTI:                 11

ASTENUTI:               ==

            FAVOREVOLI:         11

CONTRARI:              ==

 

DELIBERA

 

1) di mantenere per l’anno 2008 nella misura del 6,5 per mille l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30.12.1992,n. 504, stabilendo in Euro 103,29 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili.