PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

LE DETRAZIONI STABILITE DAL COMUNE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RIMANGONO INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO 2007 :

 

ALIQUOTE ULTERIORI

 

aliquota relativa alle abitazioni non locate nella misura del 9 per mille;

 

aliquota relativa alle unità immobiliari locate con contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e per le unità immobiliari finanziate attraverso il Piano Operativo Regionale come disposto nella deliberazione di G.C. n. 218 del 12/6/2003 nella misura del 2,5 per mille;

                    DETRAZIONI

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1) di stabilire, con decorrenza 1/1/2002, i criteri applicativi delle detrazioni I.C.I. per l’abitazione principale come di seguito riportato:

 

a) EURO 103,29 (Lire 200.000) per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali (rintracciabili dalla G.U. n. 229 del 30/9/91 e successive modificazioni) superiore a euro 103,29 (Lire 200.000) (A1, A7 e A2 classe 3);

b) EURO 154,94 (Lire 300.000) per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali (rintracciabili dalla G.U. n. 229 del 30/9/91 e successive modificazioni ) inferiore o uguale a euro 103,29 (Lire 200.000)  (A3, A4, A5, A6 e A2 classe 1 e 2) nonché per gli alloggi gestiti dalla Agenzia Territoriale per la Casa di proprietà della stessa, del C.I.T. ( Consorzio Intercomunale Torinese) e del Comune di Torino;

c) EURO 206,58 (Lire 400.000) per le unità immobiliari diverse da A1, A7 e A2 classe 3 possedute da soggetti:

 

I.      segnalati da servizi sociali in condizioni di accertata indigenza;

II.     in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione        minima;

III.    proprietari o comproprietari di unità immobiliari aventi:

Età non inferiore a 65 anni che traggano reddito esclusivamente da pensione o da altri assegni periodici e rispettino una delle seguenti condizioni:

1. se unico proprietario, il reddito deve essere inferiore a EURO 6.500 (L. 12.585.755);

2. se in comproprietà ambedue i proprietari devono possedere un reddito derivante da pensione minima di lavoratore dipendente non eccedente il trattamento I.N.P.S. di pensione integrato al minimo;

In ogni caso per avere diritto alla detrazione di EURO 206,58 (Lire 400.000):

A) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, dal suo nucleo familiare e dagli eventuali coabitanti deve avere un unico identificativo catastale fabbricati e i soggetti occupanti non devono possedere redditi da lavoro al di fuori di quelli contemplati ai punti 1. e 2. sopra indicati;

B) i soggetti interessati non devono essere proprietari di beni immobili         oltre l’abitazione principale e sue pertinenze;

 

            2) di agevolare, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

            3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, la detrazione per l’abitazione principale si estende a un solo box o soffitta o cantina, anche se distintamente iscritti al catasto, purchè utilizzati direttamente dal proprietario, limitatamente per la parte che non ha trovato capienza come detrazione per l’abitazione principale.