LE DETRAZIONI STABILITE DAL COMUNE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RIMANGONO INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO 2007 :
ALIQUOTE ULTERIORI
aliquota relativa alle abitazioni non locate nella misura del 9 per mille;
aliquota relativa alle unità immobiliari locate con contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e per le unità immobiliari finanziate attraverso il Piano Operativo Regionale come disposto nella deliberazione di G.C. n. 218 del 12/6/2003 nella misura del 2,5 per mille;
DETRAZIONI
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1) di stabilire, con decorrenza 1/1/2002, i criteri applicativi delle detrazioni I.C.I. per l’abitazione principale come di seguito riportato:
a) EURO 103,29 (Lire 200.000) per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali (rintracciabili dalla G.U. n. 229 del 30/9/91 e successive modificazioni) superiore a euro 103,29 (Lire 200.000) (A1, A7 e A2 classe 3);
b) EURO 154,94 (Lire 300.000) per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali (rintracciabili dalla G.U. n. 229 del 30/9/91 e successive modificazioni ) inferiore o uguale a euro 103,29 (Lire 200.000) (A3, A4, A5, A6 e A2 classe 1 e 2) nonché per gli alloggi gestiti dalla Agenzia Territoriale per la Casa di proprietà della stessa, del C.I.T. ( Consorzio Intercomunale Torinese) e del Comune di Torino;
c) EURO 206,58 (Lire 400.000) per le unità immobiliari diverse da A1, A7 e A2 classe 3 possedute da soggetti:
I. segnalati da servizi sociali in condizioni di accertata indigenza;
II. in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima;
III. proprietari o comproprietari di unità immobiliari aventi:
Età non inferiore a 65 anni che traggano reddito esclusivamente da pensione o da altri assegni periodici e rispettino una delle seguenti condizioni:
1. se unico proprietario, il reddito deve essere inferiore a EURO 6.500 (L. 12.585.755);
2. se in comproprietà ambedue i proprietari devono possedere un reddito derivante da pensione minima di lavoratore dipendente non eccedente il trattamento I.N.P.S. di pensione integrato al minimo;
In ogni caso per avere diritto alla detrazione di EURO 206,58 (Lire 400.000):
A) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, dal suo nucleo familiare e dagli eventuali coabitanti deve avere un unico identificativo catastale fabbricati e i soggetti occupanti non devono possedere redditi da lavoro al di fuori di quelli contemplati ai punti 1. e 2. sopra indicati;
B) i soggetti interessati non devono essere proprietari di beni immobili oltre l’abitazione principale e sue pertinenze;
2) di agevolare, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, la detrazione per l’abitazione principale si estende a un solo box o soffitta o cantina, anche se distintamente iscritti al catasto, purchè utilizzati direttamente dal proprietario, limitatamente per la parte che non ha trovato capienza come detrazione per l’abitazione principale.