1) di confermare per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale nella misura del 7,00 per mille.
2) di confermare per l’anno 2007 l’aliquota applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze, nel numero massimo di 3 (tre) unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C02, C06 e C07, nella misura del 4,50 per mille;
3) di aumentare la detrazione spettante per l’abitazione principale nelle seguenti misure:
Ø euro 180,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali inferiori o uguali a euro 103,29 (A2 – A3 – A4 – A5 – A6);
Ø euro 145,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali superiori a euro 103,29 (A/7 – A1 – A8);
4) di ridurre per l’anno 2007 l’aliquota applicabile ai terreni agricoli dal 6,80 per mille al 6,50 per mille.
5) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa, così come previsto dall’art. 10, comma 1 del Regolamento comunale sull’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.
6) di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per le stesse annualmente deliberata, a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unità immobiliare, le unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica dai soggetti di cui all’art. 10, comma 2, del Regolamento comunale sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
7) di confermare l’applicabilità dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non siano locati o concessi in uso gratuito a familiari, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento comunale.
8) di dare atto che per l’anno 2007 non è più possibile prevedere un’aliquota ridotta per le unità immobiliari locate sulla base degli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, in quanto il Comune di Vinovo, comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale nel quale vigeva l’Accordo, non ha più previsto, a partire dall’anno 2006, l’applicazione dell’aliquota ICI ridotta per le unità immobiliari locate sulla base dei suddetti accordi;
9) di confermare la riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, previo accertamento dell’inagibilità o inabitabilità da parte del funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, o presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
10) di dare atto che il gettito I.C.I. per l’anno 2007, con l’approvazione delle suddette aliquote, è preventivato nella misura di euro 1.620.000,00.