PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIA DISPOSTO PER L'ANNO 2009

 

Estratto deliberazione del C.C. n. 3 del 25.03.2010 di approvazione del Bilancio di previsione 2010 del bilancio pluriennale 2010/2012 e della relazione Previsionale e Programmatica e relativi allegati

       

"Dato atto che l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’art. 6, del D.Lgs. 23.3.1998, n. 56 e dall’art. 54 della Legge 23.12.2000 n. 388, dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e pertanto si riportano ed evidenziano gli atti deliberativi con cui sono state approvate le tariffe ed i prezzi pubblici sulla base dei quali è stato predisposto il bilancio 2010 come di seguito:

- la deliberazione del C.C. n. 10, assunta in data 27.03.2008, con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della L. 296/2006, è stata confermata per l’anno 2008, non modificata e pertanto vigente anche nel 2009, l’aliquota ICI nella misura del 5 per mille relativamente all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, nonché, per le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta di primo grado purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale, limitando comunque l’utilizzo della detrazione per abitazione principale ad una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo d’imposta (proprietario), così come stabilito dall’art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) modificato con propria deliberazione n. 9 del 17/3/2005, l’aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni edificabili, l’aliquota agevolata del 2 per mille per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1- 2 e 3, della L. 449/97 e la detrazione per l’abitazione principale in  € 113,00. Il D.L. n. 93 del 28 maggio 2008 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, convertito con modificazione nella L. 126 del 24 luglio 2008 ha abolito l’obbligo del pagamento dell’I.C.I. per l’abitazione principale, le relative pertinenze e i fabbricati ad essa equiparati  Per il 2010 vengono confermate le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale vigenti nel 2009, ai sensi l’art. 1, comma  169, della  legge  27.12.2006, n. 296;"