Atteso che con un O.d.G. suppletivo è stato aggiunto al presente Consiglio Comunale, tra gli altri, il punto n. 10 “Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Conferma delle aliquote e determinazione detrazione per abitazione principale. Anno 2008.”;
Dato atto che la presente deliberazione essendo propedeutica al bilancio, deve essere adottata antecedentemente allo stesso;
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento per il funzionamento del C.C., su decisione del Sindaco, viene modificato l’ordine di trattazione degli argomenti anticipando la discussione del succitato punto n. 10 dell’O.d.G. suppletivo, pertanto, diventa il punto n. 7 – deliberazione n. 10.
Conseguentemente, viene spostata la numerazione delle successive deliberazioni;
Deliberazione del C.C. n. 10 del 27.3.2008
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Conferma delle aliquote e determinazione detrazione per abitazione principale. Anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 12 in data 27.3.2007, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venne determinata, per l’anno 2007, l’aliquota dell’ICI nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori e stabilita in € 113,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con una leggera diminuzione per arrotondamento all'unità di EURO;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2005 con la quale è stato modificato il regolamento ICI estendendo le agevolazioni previste per l’abitazione principale alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta di primo grado purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale, limitando comunque l’utilizzo della detrazione per abitazione principale ad una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo d’imposta (proprietario).
Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2007, è stato accertato in € 352.000,00 circa e che, nella previsione di incasso da inserire in bilancio, si è tenuto conto del minor introito derivante dall’introduzione della nuova detrazione per abitazione principale di cui all’art. 1, comma 5, della Legge Finanziaria 24.12.2007, n. 244, quantificato in circa € 30.000,00. Detto importo di € 30.000,00 è stato previsto in entrata nel Titolo III quale rimborso da parte dello Stato.
Visto l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il D.Lgs n. 504/92 e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Evidenziato che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. precitato, è stato modificato con legge 23.12.1996 n. 662, art. 3, commi da
Ritenuta, in diritto, superata dal citato articolo la dottrina prevalente che ha affermato come le disposizioni della legge finanziari 2001 concretino un reale caso di federalismo fiscale, consentendo all’autonomia impositiva del Comune un ampio ventaglio di opportunità in materia di disciplina di aliquota dell’I.C.I. con competenza dell’organo esecutivo, riservando al Consiglio comunale la competenza in materia di detrazioni, in quanto afferente alla disciplina generale dei tributi ex art. 42, comma 2, lettera f, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione di C.C. n° 43 in data 28.12.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999, come modificato con deliberazioni del C.C. n. 6 del 28.2.2000 ai sensi dell’art. 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488, n. 1 del 28.02.2002 con la quale si deliberava di approvare il nuovo testo dell'art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e n. 9 del 17/03/2005 con la quale le agevolazioni previste per l’abitazione principale sono state estese alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta di primo grado purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale, limitando comunque l’utilizzo della detrazione per abitazione principale ad una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo d’imposta (proprietario);
Vista la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 296/2007 che attribuisce al Consiglio la competenza per la determinazione delle aliquote ICI;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008 da parte degli Enti locali è stato differito al 31.03.2008, in attuazione dell’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e smi;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
Ritenuto di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota ICI nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonchè per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta di primo grado purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille per gli interventi di cui alla L. 449/97 art. 1 comma 5 e di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in € 113,00;
Visto l’art. 1, commi 5, 7, 8 e 287 della L.F. 244 del 24.12.2007 il quale ha introdotto un’ulteriore detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile di detta unità immobiliare. Tale detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la minore imposta derivante dall’applicazione del suddetto comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli Comuni previa presentazione di apposita certificazione da parte dei Comuni stessi.
Atteso che, per l’anno 2008, la previsione dell’entrata ICI può essere quantificata in € 325.000,00, somma che consente il pareggio economico del bilancio di previsione 2008;
Nel calcolo si è tenuto conto:
- degli incassi effettuati nel 2007;
- di un aumento dovuto a nuove costruzioni che sono state ultimate negli ultimi mesi del 2007 o che lo saranno nel corso del 2008;
- del minor introito derivante dall’introduzione della nuova detrazione per abitazione principale di cui all’art. 1, comma 5, della Legge Finanziaria 24.12.2007, n. 244, quantificato in circa € 30.000,00. Detto importo di € 30.000,00 è stato previsto in entrata nel Titolo III quale rimborso da parte dello Stato.
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico finanziaria, cat. D3 (responsabile ICI), in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. . 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;
Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n. 10
Astenuti n. 2 Sigg. VACCHIOTTI Alessandro e CALLUSO Umbero .
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. ==
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di confermare per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura:
- del 5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonchè per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta di primo grado purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
3) di stabilire per l'anno 2008 in € 113,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
4) di dare atto che l’art. 1, commi 5, 7, 8 e 287 della L.F. 244 del 24.12.2007 ha introdotto un’ulteriore detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile di detta unità immobiliare. Tale detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la minore imposta derivante dall’applicazione del suddetto comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli Comuni previa presentazione di apposita certificazione da parte dei Comuni stessi.
5) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 28.12.98, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ICI a valere dall’1.1.99; che con deliberazione n. 6 del 28.2.2000, è stato modificato l’art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta sugli immobili ICI con effetto dall’1.1.2000 ai sensi dell’art. 30 commi 12 e 13 della legge 23.12.99 n. 488; che con deliberazione n. 1 del 28/2/2002 è stato nuovamente modificato l’art. 19 del suddetto regolamento con effetto dal 1.01.2002, stabilendo che le pertinenze seguono lo stesso trattamento dell'abitazione principale quando siano riconoscibili come tali ai sensi dell'art. 817 da Codice Civile e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2005 detto Regolamento è stato ulteriormente modificato estendendo le agevolazioni previste per l’abitazione principale alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta di primo grado purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale, limitando comunque l’utilizzo della detrazione per abitazione principale ad una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo d’imposta (proprietario);
6) di dare atto che la previsione dell'entrata ICI per l'anno 2008 può essere quantificata in € 325.000,00, tenuto conto:
- degli incassi effettuati nel 2007;
- di un aumento dovuto a nuove costruzioni che sono state ultimate negli ultimi mesi del 2007 o che lo saranno nel corso del 2008;
- del minor introito derivante dall’introduzione della nuova detrazione per abitazione principale di cui all’art. 1, comma 5, della Legge Finanziaria 24.12.2007, n. 244, quantificato in circa € 30.000,00. Detto importo di € 30.000,00 è stato previsto in entrata nel Titolo III quale rimborso da parte dello Stato.
7) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge, in ossequio all’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 2008 è stato differito al 31.03.2008;
8) di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 e sm.i. i seguenti pareri favorevoli:
- regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria - cat. D3 - istruttore direttivo;
- regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria - cat. D3 - istruttore direttivo;
e che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;
9) di dare, inoltre, atto che il Consiglio Comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296;
10) di trasmettere, ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.04.2003, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.5.2003, n. 123, direttamente al Ministero tramite posta elettronica la richiesta di pubblicazione che avverrà sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali;
11) di dare atto che la presente deliberazione viene allegata al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, della L. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:
Presenti n. 10
Astenuti n. 2 Sigg. VACCHIOTTI Alessandro e CALLUSO Umberto
Voti favorevoli n 8
Voti contrari n. ==
30800010