IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO di dover provvedere a determinare le aliquote ICI per l’anno 2009;
VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e s.m.i. apportate con L. 662/96, "Disposizioni per il riordino della finanza degli Enti Territoriali" che, a decorrere dal 1993 istituisce l'imposta comunale sugli immobili e, presupposto dell'imposta, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello stato;
VISTO l'art. 3, c. 53 della L. 662/96;
DATO ATTO che ai sensi del suddetto articolo: "L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro";
RITENUTO altresì dover prevedere una aliquota unica non differenziata per tipologia di immobile nè stabilire alcuna aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale;
DATO ATTO che l’immobile adibito ad abitazione principale, e le sue pertinenze, da parte del possessore godono di esenzione dall’imposta ai sensi di quanto disposto Decreto Legge emanato dal Governo in data 21 maggio 2008.
DATO ATTO che in base a quanto disposto dalla normativa vigente non è possibile prevedere forme di aumento delle aliquote dei tributi comunali;
CONSIDERATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
SENTITA l’ampia ed esauriente discussione;
POSTA ai voti palesi la proposta di deliberazione:
Presenti: n. 12 - Votanti: n. 10 - Astenuti: n. 2 (Marchiando; Chivino) - Favorevoli: n. 10
D E L I B E R A
1. Di determinare, per l'anno 2009 l'aliquota del 5,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, così come modificato con l'art. 3, c. 53 della L. 662/96, per le motivazioni di cui in premessa che vengono qui richiamate e approvate.