VERBALE DI DELIBERAZIONE

 

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.236

 

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2005 ART. 6, COMMA 1 DEL D.LGS. 504/96 E S.M.I..          

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

        

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione letta dal segretario comunale ,ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;

Richiamato l’art. 3, 53° comma, della Legge 23/12/1996, n. 662 ha apportato notevoli modifiche alla disciplina dell’imposta sostituendo l’art. 6 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, il quale attribuisce al Comune la potestà di stabilire l’aliquota d’imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

Lo stesso articolo, inoltre, ha ampliato nel novero dei soggetti passivi aggiungendo al proprietario e al titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione anche l’enfiteuta, il titolare del diritto superficie e il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;

Il comma 4 dell’art .2 della legge 431 del 9/12/1998, al fine di promuovere una più incisiva politica abitativa, prevede la possibilità per i Comuni di derogare alla misura massima delle aliquote in misura non superiore al 2 per mille, elevandola pertanto fino al 9 per mille;

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 662/96 citata, si sancisce che la mancata tempestiva determinazione dell’aliquota d’imposta, comporta l’automatica applicazione della misura minima del 4 per mille;

Rilevato che l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000, in merito alle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali dispone che  “ il coniglio ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamenti dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote”, che rientra pertanto nella competenza della Giunta comunale;

Richiamato l’art.151, comma 1°, del Decreto Legislativo succitato, che ha fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e  entro tal termine, ai sensi dell’art.172 del suddetto decreto, come allegati al bilancio, devono essere deliberate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali;

Richiamato il vigente regolamento sull’applicazione dell’imposta, approvato con deliberazione  del Consiglio comunale n.10 del 28/02/2002, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/05/2003;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 211 del 18/12/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata le aliquote e le detrazioni per l’anno 2003;

 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota:

 

  a) ordinaria del 5,65%° da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto (b);

 

  b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5%° da applicare sul :

  - valore delle abitazioni principali, intese nei sensi  voluti dall'art.8 del decreto legislativo     

    n.504/1992  e  successive integrazioni e modificazioni, possedute da  persone fisiche soggetti     

    passivi e dei soci  di  cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel  comune;

  - fabbricati posseduti a titolo di proprietà  o di usufrutto  (e non locate) da soggetti anziani o

  - disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari :

  - fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione 

    che gli stessi vi dimorino abitualmente e che ciò risulti da iscrizione anagrafica.

    adibite ad abitazione principale. Nel caso di decesso del parente in linea retta di primo   

    grado, subentra  il coniuge superstite.

 

Rilevato che l’opportunità della suddetta conferma è connessa alla volontà di questa Amministrazione di contenere la pressione fiscale a livello comunale preferendo agire sul fronte dell’evasione e dell’elusione;

 

Con votazione unanime espressa in forma palese.

 

D E L I B E R A

 

1)     Di  confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota:

 a) ordinaria del 5,65%° da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto (b);

 

 b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5%° da applicare sul :

- valore delle abitazioni principali, intese nei sensi  voluti dall'art.8 del decreto legislativo     

   n.504/1992  e  successive integrazioni e modificazioni, possedute da  persone fisiche soggetti     

- passivi e dei soci  di  cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel  comune;

  fabbricati posseduti a titolo di proprietà  o di usufrutto  (e non locate) da soggetti anziani o

 - disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari :

 - fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi dell’art.5 

   del regolamento sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

 

2)     Di dare che sarà richiesta la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta ufficiale,. Secondo le modalità previste nella circolare del Ministero dell’Economia dell’Finanze n. 3/DPF del 16/04/2003 pubblicato sulla G.U. n. 123/2003;

 

3)     Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento al fine di agevolare negli obblighi di imposta gli stessi contribuenti