OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2007.
ALLEGATO DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N .13 DEL 15/03/2007
Richiamato in particolare l'art. 6, come sostituito dall'articolo 3 comma 53 legge 23/12/96 n. 662, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con possibili diversificazioni in riferimento alla destinazione d'uso degli immobili, alla qualità di abitazione principale o alla loro mancata locazione;
Richiamato altresì l'art. 8 del citato D.lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23/12/96 n.662, che al comma 3 recita "A decorrere dall'anno di imposta 1997 .l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di £. 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato fino a £.500.000,nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";
Visto l'art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che demanda al Consiglio Comunale la determinazione dell'aliquota ICI;
Ricordato come il termine, inizialmente stabilito dall'art. 6 del citato D.Lgs n 504 /92 al 31 ottobre di ogni anno, è stato definitivamente stabilito (dall'art 53 c. 16 legge 23-12-2000 n 388) entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto che per l'anno 2007 il termine per l'approvazione del bilancio è stato stabilito al 31/03/2007, con Decreto Ministero dell'Interno in data 30.11.2006 (G.U. 287 del 11.12.2006);
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 7.2.2006 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2006;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:
a) assicurare l'equilibrio di bilancio;
b) reperire i mezzi necessari per mantenere inalterati, e comunque a livelli consoni, i vari servizi forniti ai cittadini;
di dover anche per l'anno 2007 stabilire delle aliquote superiori al minimo di legge;
Ritenuto altresì di alleviare il carico contributivo relativo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ( in considerazione del fatto che le stesse non costituiscono fonti di reddito) sia attraverso una differenziazione della aliquota (5,5 rispetto al 7,0 per mille prevista per tutti gli altri immobili) sia attraverso un aumento della detrazione di cui all'art. 8 del citato D. Lgs 504/92 e quindi di mantenere l' aliquota ICI e la detrazione per abitazione principale come stabilito lo scorso anno 2006;
D E L I B E R A
1)Di stabilire per l'anno 2007, fatto salvo quanto disposto al punto 2, nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con D.Lgs 30/12/92 n 504;
2)Di confermare, per l'anno 2007, che relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di Euro 130,00 la detrazione riconosciuta con le modalità ed entro i limiti d cui all'art. 8 comma 2 D.Lgs 504/92 e come integrato dall'art. 3 del Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale degli Immobili approvato con deliberazione C.C. n 6 del 19/2/2001;
3)Disporre che la presente deliberazione, in ottemperanza al disposto di cui all'art.52 comma 2 D.Lgs 15/12/97 n. 446, venga pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.