OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2006.
ALLEGATO DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N 7 DEL 07/02/2006
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le norme di cui al decreto legislativo 30/12/92 n.504 con le quali veniva istituita l'imposta comunale sugli immobili;
Richiamato in particolare l'art. 6, come sostituito dall'articolo 3 comma 53 legge 23/12/96 n.662, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con possibili diversificazioni in riferimento alla destinazione d'uso degli immobili, alla qualità di abitazione principale o alla loro mancata locazione;
Richiamato altresì l'art. 8 del citato D.lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23/12/96 n.662, che al comma 3 recita "A decorrere dall'anno di imposta 1997 ....l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di £. 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato fino a £.500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";
Ricordato come il termine, inizialmente stabilito dall'art. 6 del citato D.Lgs n 504 /92 al 31 ottobre di ogni anno, è stato definitivamente stabilito (dall'art 53 c. 16 legge 23-12-2000 n 388) entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto che per l'anno 2006 il termine per l'approvazione del bilancio è stato stabilito al 31/03/2006, con la legge N 266/2005;
Richiamato altresì l'art. 42 lettera f) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs 18-8-2000 n 267, che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in merito alla " Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote…."intendendo con ciò riservare alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote;
Richiamata la propria precedente deliberazione 25/2005 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2005;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:
a) assicurare l'equilibrio di bilancio;
b) reperire i mezzi necessari per mantenere inalterati, e comunque a livelli consoni, i vari servizi forniti ai cittadini;
di dover anche per l'anno 2006 stabilire delle aliquote superiori al minimo di legge;
Ritenuto altresì di alleviare il carico contributivo relativo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ( in considerazione del fatto che le stesse non costituiscono fonti di reddito) sia attraverso una differenziazione della aliquota (5,5 rispetto al 7,0 per mille prevista per tutti gli altri immobili) sia attraverso un aumento della detrazione di cui all'art. 8 del citato D. Lgs 504/92 e quindi di mantenere l' aliquota ICI e la detrazione per abitazione principale come stabilito lo scorso anno 2005;
D E L I B E R A
1)Di stabilire per l'anno 2006, fatto salvo quanto disposto al punto 2, nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con D.Lgs 30/12/92 n 504;
2)Di confermare, per l'anno 2006, che relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di Euro 130,00 la detrazione riconosciuta con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 8 comma 2 D.Lgs 504/92 e come integrato dall'art. 3 del Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale degli Immobili approvato con deliberazione C.C. n 6 del 19/2/2001;
3)Disporre che la presente deliberazione, in ottemperanza al disposto di cui all'art.52 comma 2 D.Lgs 15/12/97 n. 446, venga pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.