PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

OGGETTO: ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA (PROVINCIA DI TORINO) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

“………………….OMISSIS…………………”

 

 

D E L I B E R A

 

1) Di fissare, per l'anno 2008, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  I.C.I.,  istituita  con  D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.  504  e  s.m.i.  per  i  motivi elencati in premessa, che si  intendono  integralmente  riportati nel dispositivo della presente, come in appresso:

N.ro

 Riferita a:

Aliquota anno 2008

1

Ordinaria (tutti gli immobili per i quali non si applica l’aliquota del 6,5 o l’aliquota ridotta del 4,5 o 4 per mille comprese le abitazioni locate utilizzate come abitazione principale e quelle non locate)

6,75

2

Terreni ed aree fabbricabili

6,50

3

Abitazione principale e quelle ad essa equiparate

4,50

4

Unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopi di lucro, in misura non diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) nonché i cosiddetti “Balmetti”

4

 

2) Di dare atto che dall'imposta dovuta per  l'unità  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto   passivo   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare,  105,00 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione; se l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione principale da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica.

Per abitazione  principale  si intende quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto  reale   dimora abitualmente.

E’ altresì considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta. Tale agevolazione, limitatamente all'aliquota del 4,5 per mille, viene concessa per una sola unità abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario.

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 – comma 2 bis – Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare  ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

 

3) Di dare atto che sono equiparate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2007, alle abitazioni principali le pertinenze, anche se distintamente iscritte a Catasto, destinate in modo durevole al servizio o all'abbellimento dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.

Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitti e simili), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

L'agevolazione è estesa ad una sola pertinenza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'I.C.I. dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.   

 

4) Di dare atto  che  si considerano equiparati all’abitazione principale i seguenti immobili:

            - Abitazione principale anziani o disabili (art. 3 comma 56 – legge 23.12.96, n. 662);

            - Unità  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari – art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992;

            - Alloggi regolarmente assegnati  dagli I.A.C.P. – Art. 8, comma 4,  del D.Lgs. n. 504/1992.

 

5) Di dare atto che l’aliquota ordinaria si applica oltre che a tutti gli immobili per i quali non si applica l’aliquota ridotta del 4,5 o 4 per mille o 6,5 per mille, anche ai seguenti immobili:

- Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, Legge 24.10.1996, n.

   556);

            - Alloggi non locati.

 

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 58 - comma 4 - del Decreto Legislativo n. 446/97, la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

“……………………OMISSIS…………………………”

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