COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA

PROVINCIA DI TORINO

 

 

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OGGETTO: Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Borgofranco d’Ivrea (Provincia di Torino) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2006.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

“ …..OMISSIS …..”

D E L I B E R A

DI CONFERMARE, per l'anno 2006, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  I.C.I.,  istituita  con  decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  s.m.i.  per  i  motivi elencati in premessa, che si  intendono  integralmente  riportati nel dispositivo della presente, come in appresso:

n.ro ordine

Riferita a

Aliquota anno 2006

1

Ordinaria

6,5

2

Abitazione principale

5

3

Abitazione principale anziani o disabili – art. 3 comma 56 - L. 23.12.1996, n.662

5

4

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - art. 8, comma 4, del D.Lgs.n. 504/1992

5

5

Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. - art.8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 

5

6

Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1- L. 24.10.1996, n.556)

6,5

7

Alloggi non locati

6,5

8

Unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopi di lucro, in misura non diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art.6, comma 2, del D.Lgs.n.504/1992)

4

DI DARE ATTO che, nel rispetto di quanto previsto nel punto 2 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 2005,  dall'imposta dovuta per  l'unità  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto   passivo   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, € 150,00  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione; se l'unità  immobiliare  é  adibita  ad  abitazione principale da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica.

Per abitazione  principale  si intende quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto  reale, dimora abitualmente.

E’ altresì considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta. Tale agevolazione, limitatamente all’aliquota del 5 per mille, viene concessa per una sola unità abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario. In tale ultimo caso non é concesso il beneficio della detrazione d'imposta pari ad € 150,00.

 

DI DARE ATTO che sono equiparate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31 maggio 2005, alle abitazioni principali le pertinenze, anche se distintamente iscritte a Catasto, destinate in modo durevole al servizio o all’abbellimento dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.

Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.

L’agevolazione è estesa ad una sola pertinenza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’I.C.I. dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.

 

 

“…..OMISSIS …..”