OGGETTO: Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Borgofranco d’Ivrea (Provincia di Torino) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2005.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
“ …..OMISSIS …..”
D E L I B E R A
DI FISSARE, per l'anno 2005, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  I.C.I.,  istituita  con  decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  s.m.i.  per  i  motivi elencati in premessa, che si  intendono  integralmente  riportati nel dispositivo della presente, come in appresso:
n.ro ordine
Riferita a
Aliquota anno 2005
1
Ordinaria
6,5
2
Abitazione principale
5
3
Abitazione principale anziani o disabili – art. 3 comma 56 - L. 23.12.1996, n.662
5
4
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - art. 8, comma 4, del D.Lgs.n. 504/1992
5
5
Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. - art.8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 
5
6
Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1- L. 24.10.1996, n.556)
6,5
7
Alloggi non locati
6,5
8
Unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopi di lucro, in misura non diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art.6, comma 2, del D.Lgs.n.504/1992)
4
DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per  l'unità  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto   passivo   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, € 150,00  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione; se l'unità  immobiliare  é  adibita  ad  abitazione principale da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica.
Per abitazione  principale  si intende quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto  reale, dimora abitualmente.
E’ altresì considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta. Tale agevolazione, limitatamente all’aliquota del 5 per mille, viene concessa per una sola unità abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario.
 
 
DI DARE ATTO che sono equiparate, a modifica di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06 giugno 2001, alle abitazioni principali le pertinenze, anche se distintamente iscritte a Catasto, destinate in modo durevole al servizio o all’abbellimento dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.
Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
L’agevolazione è estesa ad una sola pertinenza.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.
La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’I.C.I. dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.
 
 
“…..OMISSIS …..”