OGGETTO: Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Borgofranco d’Ivrea (Provincia di Torino) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
“ …..OMISSIS …..”
D E L I B E R A
DI FISSARE, per l'anno 2005, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente, come in appresso:
n.ro ordine |
Riferita a |
Aliquota anno 2005 |
1 |
Ordinaria |
6,5 |
2 |
Abitazione principale |
5 |
3 |
Abitazione principale anziani o disabili – art. 3 comma 56 - L. 23.12.1996, n.662 |
5 |
4 |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - art. 8, comma 4, del D.Lgs.n. 504/1992 |
5 |
5 |
Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. - art.8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 |
5 |
6 |
Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1- L. 24.10.1996, n.556) |
6,5 |
7 |
Alloggi non locati |
6,5 |
8 |
Unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopi di lucro, in misura non diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art.6, comma 2, del D.Lgs.n.504/1992) |
4 |
DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 150,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.
E’ altresì considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta. Tale agevolazione, limitatamente all’aliquota del 5 per mille, viene concessa per una sola unità abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario.
DI DARE ATTO che sono equiparate, a modifica di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06 giugno 2001, alle abitazioni principali le pertinenze, anche se distintamente iscritte a Catasto, destinate in modo durevole al servizio o all’abbellimento dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.
Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
L’agevolazione è estesa ad una sola pertinenza.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.
La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’I.C.I. dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.
“…..OMISSIS …..”