PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 31 IN DATA 30.03.2009 ADOTTATA DAL COMUNE DI CASELLE TORINESE (PROVINCIA DI TORINO) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2009

 

 

………OMISSIS….

 

 

DELIBERA

 

-         di modificare il deliberato del provvedimento del C.C. n. 91 del 19.12.2008 come segue:

“ di confermare, per l’anno 2009 nelle misure sottoindicate, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30.12.1992 n. 504:

·              4,80 per mille – persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per n. 1 box o n. 1 posto macchina coperto o scoperto (iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano) o quant’altro costituisca una pertinenza di una abitazione principale;

·              7 per mille – aliquota  base

·              4,80 per mille – unità immobiliari di proprietà agenzia territoriale per la casa, C.I.T.

·              3 per mille – unità immobiliari locate a contratto assistito legge 431/98 (proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale)

 

-         di dare atto che a seguito dell’applicazione dell’art. 1 del Decreto Legge 27  maggio  2008, n, 93, convertito  con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è esclusa dall’imposta  comunale sugli immobili l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ad esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9) oltre a n. 1 pertinenza;

 

-         di dare altresì atto  che ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., è equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e n. 1 pertinenza, concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado [genitori, figli, nipoti (figli dei figli), nonni, fratelli, sorelle],  che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;

 

-         di confermare, per l’anno 2009, in  € 120,00 la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

-         omissis