COMUNE DI CASELETTE

PROVINCIA DI TORINO

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 05/03/2007

 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).     

 

 

 

IL SINDACO

 

VISTO l’art. 151 del T.U. del 18/8/2000 n. 267 che stabilisce che il bilancio di previsione è approvato entro il trentuno Dicembre dell’anno precedente cui si riferisce;

 

VISTO il d.m. del Ministero dell’Interno del 30/11/06 che ha prorogato al 31/3/2007 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio 2007;

 

CONSIDERATO che l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della legge 28/12/2001 n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote di imposte di tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal primo Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio;

 

CHE in particolare per il corrente anno la Legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 dispone che la determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è di competenza consiliare, come lo era prima la determinazione della misura della detrazione;

 

CONSIDERATO che, a seguito delle attività di controllo e dell’incremento delle unità abitative, si è consolidato un accertamento di I.C.I. maggiore rispetto agli anni precedenti che consente di determinare aliquote differenziate. Per l’esercizio 2007 si propone di applicare le seguenti aliquote d’imposta:

 

4,5‰ PRIMA CASA E SUE PERTINENZE

 

5‰    ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

 

RITENUTO altresì di differenziare anche la detrazione I.C.I. per favorire le famiglie che hanno la presenza di un disabile e che conseguentemente la detrazione I.C.I. per l’anno 2007 sarà così stabilita:

 

-          Euro 103,29 Detrazione dell’imposta I.C.I. per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

-          Euro 150,00 Detrazione dell’imposta I.C.I. per unità immobiliare adibita ad abitazione principale solo per le famiglie che hanno la presenza di un disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104, che così recita : ”Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

 

CHE quest’ultima detrazione sarà applicata previa specifica autocertificazione presentata dal richiedente avente diritto entro il 31/10/2007;

 

 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

 

1)- DI DETERMINARE per l’esercizio 2007 le seguenti aliquote d’imposta comunale immobiliare (ICI):

 

4,5‰ PRIMA CASA E SUE PERTINENZE

 

5‰    ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

 

2)- DI DETERMINARE per l’anno 2007 le seguenti misure di detrazione da applicare alla prima casa:

 

-          Euro 103,29  per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

 

-          Euro 150,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale solo per le famiglie che hanno la presenza di un disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104. Quest’ultima detrazione sarà applicata previa specifica autocertificazione presentata dal richiedente avente diritto entro il 31/10/2007.

 

3)- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e della Finanze.